Punti Chiave di Questa Guida
- Il CCNL Commercio (Terziario Confcommercio) è il contratto più applicato in Italia: circa 3 milioni di lavoratori
- È stato rinnovato il 22 marzo 2024 per il periodo 2023-2027, con aumenti in più tranche fino a febbraio 2027
- Ha 8 livelli: dal Quadro al VII; il IV è il più diffuso, con un minimo di 1.292,46 € da novembre 2026
- Prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio
- Orario 40 ore settimanali, 26 giorni di ferie, ROL ed ex festività, welfare con Fondo Est e Fon.Te.
Panoramica: il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi
Il CCNL Commercio — nome ufficiale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi" — è il contratto più applicato in Italia, con circa 3 milioni di lavoratori. È stipulato da Confcommercio per le imprese e da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL per i lavoratori.
Si applica a negozi, supermercati e centri commerciali, agenzie di viaggio e immobiliari, società di servizi alle imprese, aziende di informatica e telecomunicazioni e a gran parte del terziario. Il contratto è stato rinnovato il 22 marzo 2024 e disciplina il periodo 2023-2027, con scadenza il 31 marzo 2027. Questa guida raccoglie i dati aggiornati alle tabelle in vigore dal 1° novembre 2026.
I livelli di inquadramento e le mansioni
Il CCNL Commercio classifica i lavoratori in 8 livelli (Quadro e da I a VII), in ordine decrescente di responsabilità. Il livello determina il minimo tabellare, il periodo di prova e il preavviso.
- Quadro — funzioni direttive di alto livello con ampia autonomia (direttore di filiale, responsabile di divisione);
- I livello — elevato contenuto professionale e direzione esecutiva di settori (direttore di supermercato, responsabile HR o marketing);
- II livello — compiti operativi complessi con autonomia (capo reparto GDO, analista programmatore, contabile coordinatore);
- III livello — mansioni di concetto o qualificate (segretaria di direzione, cassiere principale, commesso estimatore);
- IV livello — il più diffuso: compiti operativi e di vendita qualificati (commesso qualificato, addetto contabilità, magazziniere specializzato);
- V livello — mansioni con normali conoscenze e capacità pratiche (commesso alla vendita, addetto data entry, centralinista);
- VI livello — attività con minima conoscenza professionale (addetto confezionamento e imballo, guardiano diurno);
- VII livello — mansioni di pulizia o equivalenti; è il livello base.
Esistono inoltre due categorie specifiche di operatori di vendita. Verifica sempre che l'inquadramento in busta paga corrisponda alle mansioni reali: un livello in meno incide su tutta la carriera.
Tabelle retributive: minimi per livello (novembre 2026)
La tabella riporta i minimi tabellari lordi mensili in vigore dal 1° novembre 2026. A questi importi si aggiungono gli scatti di anzianità, l'eventuale superminimo individuale e il premio di risultato aziendale.
| Livello | Minimo lordo (dal 1/11/2026) |
|---|---|
| Quadro | € 2.243,85 |
| I | € 2.021,28 |
| II | € 1.748,39 |
| III | € 1.494,41 |
| IV | € 1.292,46 |
| V | € 1.167,69 |
| VI | € 1.048,33 |
| VII | € 897,53 |
Gli aumenti del rinnovo 2023-2027
Il rinnovo del 22 marzo 2024 prevede un aumento complessivo a regime di 240 € lordi mensili sul IV livello (riparametrato sugli altri livelli), distribuito in sei tranche fino a febbraio 2027:
- +70 € da aprile 2024;
- +30 € da marzo 2025;
- +35 € da novembre 2025;
- +35 € da novembre 2026 (da +24,31 € del VII a +60,77 € del Quadro);
- +40 € da febbraio 2027.
Sono le prime tabelle salariali dopo un lungo periodo di attesa del rinnovo: per molti lavoratori del terziario rappresentano il primo adeguamento significativo degli ultimi anni.
Come si compone la retribuzione
Il minimo tabellare è la base, ma lo stipendio effettivo somma più voci: gli scatti di anzianità (triennali), l'eventuale superminimo individuale concordato con l'azienda, il premio di risultato aziendale (a tassazione agevolata) e le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Su base annua, le 14 mensilità fanno una differenza sostanziale rispetto ai settori che ne prevedono solo 13: a parità di minimo mensile, il lavoratore del commercio incassa in un anno l'equivalente di due stipendi in più rispetto alle sole 12 mensilità. È un elemento da tenere presente quando si confrontano offerte di lavoro con inquadramenti diversi.
Orario di lavoro e straordinari
L'orario ordinario è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. La prestazione giornaliera non supera le 8 ore (su 5 giorni) o le 6 ore e 40 minuti (su 6 giorni). Il limite di straordinario è di norma 250 ore annue pro capite; le maggiorazioni sono indicativamente del 15-20% per lo straordinario feriale, più alte per festivo e notturno. Il lavoro notturno gode di una maggiorazione specifica.
Lavoro domenicale, festivo e part-time
Nel commercio il lavoro nei giorni festivi e la domenica è la norma per gran parte della grande distribuzione e dei negozi nei centri commerciali. Il CCNL disciplina le maggiorazioni per il lavoro festivo e, dove previsto dagli accordi, per quello domenicale, oltre a criteri di rotazione e volontarietà in alcuni casi. È una delle voci in cui la contrattazione di secondo livello incide di più: due lavoratori con lo stesso inquadramento possono avere trattamenti diversi per la domenica a seconda dell'accordo aziendale, quindi conviene leggerlo con attenzione.
Il part-time è diffusissimo nel terziario. Il contratto regola il lavoro supplementare (le ore aggiuntive rispetto all'orario ridotto concordato) e le clausole elastiche, che consentono all'azienda di variare la collocazione oraria entro limiti e con maggiorazioni. Se lavori part-time, verifica che le ore supplementari ti siano pagate con la maggiorazione dovuta e che eventuali clausole elastiche siano state sottoscritte con il tuo consenso.
Ferie, ROL, ex festività e permessi
Le ferie annuali sono 26 giorni lavorativi (base 6 giorni, corrispondenti a circa 22 giorni su base 5). I ROL spettano nella misura di 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore oltre tale soglia; le ex festività sono 32 ore annue per tutti. ROL ed ex festività maturano in ratei mensili e vanno fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo, altrimenti vengono liquidati in busta paga.
Tredicesima e quattordicesima
Il CCNL Commercio prevede 14 mensilità. La tredicesima è erogata a dicembre e la quattordicesima a luglio, entrambe pari alla retribuzione globale mensile (paga base, scatti, superminimo e indennità fisse). Chi è assunto o cessa in corso d'anno matura i ratei in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Malattia e comporto
Il periodo di comporto per malattia è di 180 giorni in un anno solare. Durante la malattia il datore di lavoro integra l'indennità INPS secondo le percentuali e i periodi stabiliti dal contratto: nei primi giorni l'integrazione è a totale carico dell'azienda, poi il trattamento segue la progressione prevista in base all'anzianità. Al superamento del comporto il datore può recedere, ma è possibile richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.
Preavviso per dimissioni e licenziamento
Il preavviso è calcolato in giorni di calendario e cresce con il livello e l'anzianità. La tabella seguente riporta i termini indicativi per le dimissioni (per il licenziamento i termini sono generalmente più ampi):
| Livello | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadro e I | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| II e III | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| IV e V | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| VI e VII | 20 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Per un calcolo puntuale in base al tuo livello e anzianità puoi usare il calcolatore del preavviso.
Scatti di anzianità e periodo di prova
Gli scatti di anzianità maturano ogni 3 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino al numero massimo previsto dal contratto, e si sommano alla retribuzione base; l'importo dipende dal livello. Il periodo di prova varia dai 45 giorni dei livelli più bassi fino a 6 mesi per i Quadri e il I livello: durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, e al suo superamento l'anzianità decorre dalla data di assunzione.
Welfare, premio di risultato e altri diritti
Il CCNL Commercio prevede un sistema di welfare contrattuale che comprende l'iscrizione al Fondo Est per l'assistenza sanitaria integrativa (Qu.A.S. per i quadri) e al fondo Fon.Te. per la previdenza complementare. Il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale, gode di tassazione agevolata entro i limiti di legge. Tra gli altri diritti: 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito, permessi per studio fino a 150 ore nel triennio per i lavoratori studenti e l'indennità di cassa per chi maneggia denaro con responsabilità personale. Per una panoramica generale dei diritti comuni a tutti i lavoratori dipendenti puoi consultare la nostra guida ai diritti del lavoratore.
Domande Frequenti
Il CCNL Commercio ha 8 livelli: il livello Quadro e i livelli da I a VII, in ordine decrescente di responsabilità. Il livello più diffuso è il IV, tipico di commessi qualificati, addetti alla contabilità e magazzinieri specializzati. Ogni livello ha un minimo tabellare e mansioni (declaratorie) diverse.
Dal 1° novembre 2026 il IV livello ha un minimo tabellare di 1.292,46 € lordi mensili. A questa cifra si aggiungono gli scatti di anzianità, l'eventuale superminimo, il premio di risultato aziendale e le mensilità aggiuntive (13ª e 14ª). Per stimare il netto puoi usare il calcolatore dello stipendio netto.
Il rinnovo firmato il 22 marzo 2024 prevede un aumento complessivo a regime di 240 € lordi mensili sul IV livello, distribuiti in più tranche: +70 € (aprile 2024), +30 € (marzo 2025), +35 € (novembre 2025), +35 € (novembre 2026) e +40 € (febbraio 2027). Gli importi sono riparametrati sugli altri livelli.
Sì. Il CCNL Commercio prevede 14 mensilità: le 12 mensilità ordinarie più la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a luglio, entrambe pari alla retribuzione globale mensile. Chi è assunto o cessa in corso d'anno ha diritto ai ratei maturati.
Spettano 26 giorni di ferie annue (base 6 giorni), oltre a ROL (56 ore fino a 15 dipendenti, 72 ore oltre) e 32 ore di ex festività. ROL ed ex festività maturano mensilmente e vanno fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo, altrimenti vengono retribuiti.
Il periodo di comporto (conservazione del posto) è di 180 giorni in un anno solare. Durante la malattia l'indennità INPS è integrata dal datore di lavoro secondo le percentuali e i periodi previsti dal contratto, in base all'anzianità di servizio.
L'assistenza sanitaria integrativa è garantita dal Fondo Est (e da Qu.A.S. per i quadri), mentre la previdenza complementare di categoria è Fon.Te.. L'iscrizione e la contribuzione ai fondi sono previste dal contratto a carico dell'azienda per la quota di sua competenza.
Sì. Il premio di risultato definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello gode di una tassazione agevolata (imposta sostitutiva ridotta) entro i limiti annui previsti dalla legge, un vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria dello stipendio. Conviene verificare la presenza di un accordo aziendale in merito.
Manuale divulgativo aggiornato sui diritti del lavoratore dipendente: contratto, retribuzione, ferie, permessi, malattia, maternità, dimissioni e licenziamento.
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Iscriviti GratisLe informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).