CCNL Commercio 2026: Livelli, Stipendi, Ferie, Preavviso e Orario

Aggiornato: 04 July 2026 6 min di lettura 1,196 parole

Punti Chiave di Questa Guida

  • Il CCNL Commercio (Terziario Confcommercio) è il contratto più applicato in Italia: circa 3 milioni di lavoratori
  • È stato rinnovato il 22 marzo 2024 per il periodo 2023-2027, con aumenti in più tranche fino a febbraio 2027
  • Ha 8 livelli: dal Quadro al VII; il IV è il più diffuso, con un minimo di 1.292,46 € da novembre 2026
  • Prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio
  • Orario 40 ore settimanali, 26 giorni di ferie, ROL ed ex festività, welfare con Fondo Est e Fon.Te.

Panoramica: il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Il CCNL Commercio — nome ufficiale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi" — è il contratto più applicato in Italia, con circa 3 milioni di lavoratori. È stipulato da Confcommercio per le imprese e da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL per i lavoratori.

Si applica a negozi, supermercati e centri commerciali, agenzie di viaggio e immobiliari, società di servizi alle imprese, aziende di informatica e telecomunicazioni e a gran parte del terziario. Il contratto è stato rinnovato il 22 marzo 2024 e disciplina il periodo 2023-2027, con scadenza il 31 marzo 2027. Questa guida raccoglie i dati aggiornati alle tabelle in vigore dal 1° novembre 2026.

I livelli di inquadramento e le mansioni

Il CCNL Commercio classifica i lavoratori in 8 livelli (Quadro e da I a VII), in ordine decrescente di responsabilità. Il livello determina il minimo tabellare, il periodo di prova e il preavviso.

  • Quadro — funzioni direttive di alto livello con ampia autonomia (direttore di filiale, responsabile di divisione);
  • I livello — elevato contenuto professionale e direzione esecutiva di settori (direttore di supermercato, responsabile HR o marketing);
  • II livello — compiti operativi complessi con autonomia (capo reparto GDO, analista programmatore, contabile coordinatore);
  • III livello — mansioni di concetto o qualificate (segretaria di direzione, cassiere principale, commesso estimatore);
  • IV livello — il più diffuso: compiti operativi e di vendita qualificati (commesso qualificato, addetto contabilità, magazziniere specializzato);
  • V livello — mansioni con normali conoscenze e capacità pratiche (commesso alla vendita, addetto data entry, centralinista);
  • VI livello — attività con minima conoscenza professionale (addetto confezionamento e imballo, guardiano diurno);
  • VII livello — mansioni di pulizia o equivalenti; è il livello base.

Esistono inoltre due categorie specifiche di operatori di vendita. Verifica sempre che l'inquadramento in busta paga corrisponda alle mansioni reali: un livello in meno incide su tutta la carriera.

Tabelle retributive: minimi per livello (novembre 2026)

La tabella riporta i minimi tabellari lordi mensili in vigore dal 1° novembre 2026. A questi importi si aggiungono gli scatti di anzianità, l'eventuale superminimo individuale e il premio di risultato aziendale.

LivelloMinimo lordo (dal 1/11/2026)
Quadro€ 2.243,85
I€ 2.021,28
II€ 1.748,39
III€ 1.494,41
IV€ 1.292,46
V€ 1.167,69
VI€ 1.048,33
VII€ 897,53

Gli aumenti del rinnovo 2023-2027

Il rinnovo del 22 marzo 2024 prevede un aumento complessivo a regime di 240 € lordi mensili sul IV livello (riparametrato sugli altri livelli), distribuito in sei tranche fino a febbraio 2027:

  • +70 € da aprile 2024;
  • +30 € da marzo 2025;
  • +35 € da novembre 2025;
  • +35 € da novembre 2026 (da +24,31 € del VII a +60,77 € del Quadro);
  • +40 € da febbraio 2027.

Sono le prime tabelle salariali dopo un lungo periodo di attesa del rinnovo: per molti lavoratori del terziario rappresentano il primo adeguamento significativo degli ultimi anni.

Come si compone la retribuzione

Il minimo tabellare è la base, ma lo stipendio effettivo somma più voci: gli scatti di anzianità (triennali), l'eventuale superminimo individuale concordato con l'azienda, il premio di risultato aziendale (a tassazione agevolata) e le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Su base annua, le 14 mensilità fanno una differenza sostanziale rispetto ai settori che ne prevedono solo 13: a parità di minimo mensile, il lavoratore del commercio incassa in un anno l'equivalente di due stipendi in più rispetto alle sole 12 mensilità. È un elemento da tenere presente quando si confrontano offerte di lavoro con inquadramenti diversi.

Orario di lavoro e straordinari

L'orario ordinario è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. La prestazione giornaliera non supera le 8 ore (su 5 giorni) o le 6 ore e 40 minuti (su 6 giorni). Il limite di straordinario è di norma 250 ore annue pro capite; le maggiorazioni sono indicativamente del 15-20% per lo straordinario feriale, più alte per festivo e notturno. Il lavoro notturno gode di una maggiorazione specifica.

Lavoro domenicale, festivo e part-time

Nel commercio il lavoro nei giorni festivi e la domenica è la norma per gran parte della grande distribuzione e dei negozi nei centri commerciali. Il CCNL disciplina le maggiorazioni per il lavoro festivo e, dove previsto dagli accordi, per quello domenicale, oltre a criteri di rotazione e volontarietà in alcuni casi. È una delle voci in cui la contrattazione di secondo livello incide di più: due lavoratori con lo stesso inquadramento possono avere trattamenti diversi per la domenica a seconda dell'accordo aziendale, quindi conviene leggerlo con attenzione.

Il part-time è diffusissimo nel terziario. Il contratto regola il lavoro supplementare (le ore aggiuntive rispetto all'orario ridotto concordato) e le clausole elastiche, che consentono all'azienda di variare la collocazione oraria entro limiti e con maggiorazioni. Se lavori part-time, verifica che le ore supplementari ti siano pagate con la maggiorazione dovuta e che eventuali clausole elastiche siano state sottoscritte con il tuo consenso.

Ferie, ROL, ex festività e permessi

Le ferie annuali sono 26 giorni lavorativi (base 6 giorni, corrispondenti a circa 22 giorni su base 5). I ROL spettano nella misura di 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore oltre tale soglia; le ex festività sono 32 ore annue per tutti. ROL ed ex festività maturano in ratei mensili e vanno fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo, altrimenti vengono liquidati in busta paga.

Tredicesima e quattordicesima

Il CCNL Commercio prevede 14 mensilità. La tredicesima è erogata a dicembre e la quattordicesima a luglio, entrambe pari alla retribuzione globale mensile (paga base, scatti, superminimo e indennità fisse). Chi è assunto o cessa in corso d'anno matura i ratei in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Malattia e comporto

Il periodo di comporto per malattia è di 180 giorni in un anno solare. Durante la malattia il datore di lavoro integra l'indennità INPS secondo le percentuali e i periodi stabiliti dal contratto: nei primi giorni l'integrazione è a totale carico dell'azienda, poi il trattamento segue la progressione prevista in base all'anzianità. Al superamento del comporto il datore può recedere, ma è possibile richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.

Preavviso per dimissioni e licenziamento

Il preavviso è calcolato in giorni di calendario e cresce con il livello e l'anzianità. La tabella seguente riporta i termini indicativi per le dimissioni (per il licenziamento i termini sono generalmente più ampi):

LivelloFino a 5 anniDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
Quadro e I60 giorni90 giorni120 giorni
II e III30 giorni45 giorni60 giorni
IV e V20 giorni30 giorni45 giorni
VI e VII20 giorni20 giorni20 giorni

Per un calcolo puntuale in base al tuo livello e anzianità puoi usare il calcolatore del preavviso.

Scatti di anzianità e periodo di prova

Gli scatti di anzianità maturano ogni 3 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino al numero massimo previsto dal contratto, e si sommano alla retribuzione base; l'importo dipende dal livello. Il periodo di prova varia dai 45 giorni dei livelli più bassi fino a 6 mesi per i Quadri e il I livello: durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, e al suo superamento l'anzianità decorre dalla data di assunzione.

Welfare, premio di risultato e altri diritti

Il CCNL Commercio prevede un sistema di welfare contrattuale che comprende l'iscrizione al Fondo Est per l'assistenza sanitaria integrativa (Qu.A.S. per i quadri) e al fondo Fon.Te. per la previdenza complementare. Il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale, gode di tassazione agevolata entro i limiti di legge. Tra gli altri diritti: 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito, permessi per studio fino a 150 ore nel triennio per i lavoratori studenti e l'indennità di cassa per chi maneggia denaro con responsabilità personale. Per una panoramica generale dei diritti comuni a tutti i lavoratori dipendenti puoi consultare la nostra guida ai diritti del lavoratore.

Domande Frequenti

Il CCNL Commercio ha 8 livelli: il livello Quadro e i livelli da I a VII, in ordine decrescente di responsabilità. Il livello più diffuso è il IV, tipico di commessi qualificati, addetti alla contabilità e magazzinieri specializzati. Ogni livello ha un minimo tabellare e mansioni (declaratorie) diverse.

Dal 1° novembre 2026 il IV livello ha un minimo tabellare di 1.292,46 € lordi mensili. A questa cifra si aggiungono gli scatti di anzianità, l'eventuale superminimo, il premio di risultato aziendale e le mensilità aggiuntive (13ª e 14ª). Per stimare il netto puoi usare il calcolatore dello stipendio netto.

Il rinnovo firmato il 22 marzo 2024 prevede un aumento complessivo a regime di 240 € lordi mensili sul IV livello, distribuiti in più tranche: +70 € (aprile 2024), +30 € (marzo 2025), +35 € (novembre 2025), +35 € (novembre 2026) e +40 € (febbraio 2027). Gli importi sono riparametrati sugli altri livelli.

Sì. Il CCNL Commercio prevede 14 mensilità: le 12 mensilità ordinarie più la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a luglio, entrambe pari alla retribuzione globale mensile. Chi è assunto o cessa in corso d'anno ha diritto ai ratei maturati.

Spettano 26 giorni di ferie annue (base 6 giorni), oltre a ROL (56 ore fino a 15 dipendenti, 72 ore oltre) e 32 ore di ex festività. ROL ed ex festività maturano mensilmente e vanno fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo, altrimenti vengono retribuiti.

Il periodo di comporto (conservazione del posto) è di 180 giorni in un anno solare. Durante la malattia l'indennità INPS è integrata dal datore di lavoro secondo le percentuali e i periodi previsti dal contratto, in base all'anzianità di servizio.

L'assistenza sanitaria integrativa è garantita dal Fondo Est (e da Qu.A.S. per i quadri), mentre la previdenza complementare di categoria è Fon.Te.. L'iscrizione e la contribuzione ai fondi sono previste dal contratto a carico dell'azienda per la quota di sua competenza.

Sì. Il premio di risultato definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello gode di una tassazione agevolata (imposta sostitutiva ridotta) entro i limiti annui previsti dalla legge, un vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria dello stipendio. Conviene verificare la presenza di un accordo aziendale in merito.

L'ABC dei lavoratori — Diritti, doveri e tutele

Manuale divulgativo aggiornato sui diritti del lavoratore dipendente: contratto, retribuzione, ferie, permessi, malattia, maternità, dimissioni e licenziamento.

Vedi su Amazon →

Questo articolo contiene link di affiliazione. Se acquisti tramite i nostri link, potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.

Non Perderti le Prossime Guide

Ricevi aggiornamenti normativi e nuove guide gratuite. Niente spam.

Iscriviti Gratis
Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).