Licenziamento Illegittimo 2026: Tutele, Impugnazione, Risarcimento e Reintegra

📅 Aggiornato: 01 April 2026 ⏱️ 20 min di lettura 📊 539 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • Il licenziamento deve essere sempre motivato per iscritto: senza motivo è illegittimo
  • Hai 60 giorni dalla ricezione per impugnare il licenziamento con lettera raccomandata
  • Dopo l'impugnazione, hai 180 giorni per depositare il ricorso in Tribunale
  • Con le tutele crescenti (post 2015): risarcimento da 6 a 36 mensilità
  • La reintegra è prevista solo per licenziamento discriminatorio, nullo o basato su fatto insussistente

Quando il Licenziamento è Illegittimo

Il licenziamento è illegittimo quando non rispetta i requisiti sostanziali o formali previsti dalla legge. Un licenziamento può essere illegittimo per diverse ragioni. Il licenziamento discriminatorio è sempre nullo, indipendentemente dalla motivazione formale: comprende i licenziamenti per ragioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche, attività sindacale, orientamento sessuale, disabilità, gravidanza. Il licenziamento ritorsivo è nullo quando è una rappresaglia per l'esercizio di un diritto (es. aver chiesto il pagamento degli straordinari o aver segnalato irregolarità). Il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo è illegittimo quando il datore non dimostra un motivo valido. Il licenziamento formalmente viziato è illegittimo se manca la forma scritta, la motivazione, o non è stata seguita la procedura disciplinare.

Come Impugnare: La Procedura Passo per Passo

Passo 1 — Impugnazione stragiudiziale (entro 60 giorni): invia una lettera raccomandata A/R o PEC al datore in cui dichiari di impugnare il licenziamento e di ritenerne l'illegittimità. Non è necessario specificare i motivi in dettaglio. Questa lettera interrompe il termine di decadenza. Fatti assistere da un avvocato o dal sindacato per la redazione.

Passo 2 — Tentativo di conciliazione (facoltativo): puoi tentare una conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro, in sede sindacale o presso un organismo di conciliazione. Se il datore offre un importo risarcitorio in sede protetta, l'accettazione è definitiva (rinuncia all'azione giudiziaria). L'importo offerto in conciliazione nelle tutele crescenti è agevolato fiscalmente.

Passo 3 — Ricorso in Tribunale (entro 180 giorni dall'impugnazione): se la conciliazione fallisce o non viene tentata, devi depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente (quello del luogo dove si svolgeva il rapporto). Il procedimento è più rapido del giudizio civile ordinario. Il giudice, se accerta l'illegittimità, dispone la tutela applicabile (reintegra o risarcimento).

Le Tutele in Base al Regime Applicabile

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015). La reintegrazione è prevista solo in casi specifici: licenziamento discriminatorio, nullo o orale (reintegra + risarcimento pieno), licenziamento disciplinare basato su un fatto materiale insussistente (reintegra + max 12 mensilità). In tutti gli altri casi, la tutela è solo indennitaria: da 6 a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, determinata dal giudice in base all'anzianità e ad altri criteri.

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle aziende con più di 15 dipendenti si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dalla Legge Fornero 2012), con un ventaglio più ampio di tutele che include la reintegra in più casi.

NASPI e Licenziamento

In caso di licenziamento (legittimo o illegittimo che sia), il lavoratore ha sempre diritto alla NASPI, poiché si tratta di perdita involontaria del lavoro. Se il giudice dichiara il licenziamento illegittimo e ordina la reintegra, il lavoratore può scegliere tra essere reintegrato o ricevere un'indennità sostitutiva di 15 mensilità (in aggiunta al risarcimento). In questo caso, la NASPI eventualmente percepita dovrà essere restituita all'INPS per il periodo coperto dal risarcimento.

Consigli Fondamentali

Se ricevi una lettera di licenziamento, non firmare nulla che contenga una rinuncia a impugnare. Non perdere tempo: i 60 giorni decorrono dalla ricezione della comunicazione. Rivolgiti immediatamente a un avvocato del lavoro o al sindacato. Conserva tutta la documentazione: lettera di licenziamento, buste paga, email, messaggi, testimonianze di colleghi. Se il licenziamento è disciplinare, verifica che sia stata rispettata la procedura dell'art. 7 dello Statuto (contestazione scritta, termine per le giustificazioni, ecc.). Presenta subito la domanda di NASPI: anche se impugni, hai diritto all'indennità di disoccupazione.

❓ Domande Frequenti

Hai 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento per inviare l'impugnazione stragiudiziale (lettera raccomandata A/R o PEC). Dopo l'impugnazione, hai ulteriori 180 giorni per depositare il ricorso in Tribunale o per comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione. Se non rispetti questi termini, perdi il diritto di contestare il licenziamento.

Dipende dal regime applicabile. Con le tutele crescenti (assunti dal 7/3/2015): da 6 a 36 mensilità dell'ultima retribuzione, in base all'anzianità. Con l'art. 18 (assunti prima): da 12 a 24 mensilità, oppure reintegra + risarcimento in alcuni casi. Per le aziende sotto i 15 dipendenti: da 3 a 6 mensilità (tutele crescenti).

In generale no, durante la malattia c'è il divieto di licenziamento (periodo di comporto). Tuttavia, puoi essere licenziato se superi il periodo di comporto previsto dal CCNL, oppure per giusta causa (motivo gravissimo non legato alla malattia), o per cessazione totale dell'attività aziendale. Il licenziamento durante la malattia entro il comporto è nullo.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).