TFR alla Morte del Lavoratore: Eredi, Indennità e Domanda INPS

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 11 min di lettura 📊 1,191 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • Alla morte del lavoratore in costanza di rapporto, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso vanno per legge al coniuge, ai figli e — se conviventi e a carico — ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado (art. 2122 c.c.)
  • L'art. 2122 c.c. è una disciplina speciale che deroga alle ordinarie regole della successione: gli aventi diritto sono indicati direttamente dalla legge, senza necessità di accettazione dell'eredità
  • Per il TFR già maturato dal lavoratore già pensionato (o per somme accumulate al fondo pensione complementare) si applicano le ordinarie regole successorie: il TFR rientra nell'asse ereditario
  • La domanda al datore di lavoro o all'INPS Fondo Tesoreria si presenta entro 5 anni dal decesso (prescrizione ordinaria art. 2948 c.c.); occorre allegare certificato di morte, stato di famiglia storico, dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  • Il TFR ricevuto dagli eredi/aventi diritto è soggetto alla stessa tassazione separata applicabile al de cuius (aliquota media degli ultimi 5 anni del lavoratore deceduto), non concorre al reddito IRPEF degli eredi
  • L'indennità di accompagnamento eventualmente percepita per malattia terminale si cumula con il TFR; spetta inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c.
📌 In due righe

Quando il lavoratore muore in costanza di rapporto, il TFR e l'indennità di preavviso vanno per legge al coniuge, ai figli e ai parenti conviventi a carico (art. 2122 c.c.), con regole speciali rispetto alla successione ordinaria. Per il lavoratore già pensionato, il TFR rientra nell'asse ereditario e segue le quote del codice civile e/o testamento.

Due regimi diversi a seconda del momento del decesso

La prima distinzione fondamentale per capire chi prende il TFR è il momento del decesso rispetto al rapporto di lavoro:

  • Decesso in costanza di rapporto: si applica l'art. 2122 c.c., una norma speciale che individua direttamente i beneficiari del TFR e dell'indennità di preavviso senza passare dalla successione ordinaria;
  • Decesso dopo cessazione del rapporto (lavoratore già pensionato o licenziato): il TFR già maturato rientra nell'asse ereditario e segue le ordinarie regole successorie.

L'art. 2122 c.c.: la regola speciale

L'articolo 2122 del codice civile recita: "In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado".

Chi sono i beneficiari

BeneficiarioCondizioneNote
ConiugeSempreAnche separato non legalmente, anche con coniuge "fedifrago" (Cass. 18814/2014)
Unito civilmente (L. 76/2016)SempreParificato al coniuge per tutti gli effetti
Convivente di fatto registratoSempreEstensione interpretativa Corte Cost. 13/2018, Cass. 14935/2019
FigliSempreSenza distinzione di età, convivenza, status
Parenti entro il 3° gradoSolo se conviventi e a caricoGenitori, fratelli, nipoti, zii, bisnonni
Affini entro il 2° gradoSolo se conviventi e a caricoSuoceri, cognati, cognate

Come si ripartisce il TFR fra i beneficiari

L'art. 2122 c. 2 c.c. dice che la ripartizione avviene "secondo il bisogno di ciascuno". È una formula che richiede valutazione caso per caso:

  • Se i beneficiari trovano un accordo, lo formalizzano in un atto sottoscritto e lo presentano al datore/INPS, che paga secondo accordo;
  • Se non c'è accordo, ciascun beneficiario può rivolgersi al giudice del lavoro chiedendo l'accertamento delle quote spettanti. Il giudice valuta i bisogni reciproci tenendo conto dei redditi, della convivenza, della situazione familiare;
  • In assenza di parenti conviventi a carico, il TFR si divide tipicamente per metà al coniuge e l'altra metà ai figli in parti uguali.

L'indennità sostitutiva del preavviso

Insieme al TFR, gli aventi diritto ricevono l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118 c.c.): la somma che il datore avrebbe dovuto erogare se avesse licenziato il lavoratore senza preavviso, calcolata in base al CCNL applicabile.

Esempio: per un impiegato di II livello CCNL Commercio, il preavviso è di 2 mesi. Se al momento del decesso il lavoratore percepiva €1.800 mensili, l'indennità sostitutiva è €1.800 × 2 + ratei = circa €4.000. Si somma al TFR e va agli stessi beneficiari nella stessa proporzione.

Quando si applica la successione ordinaria

Per il lavoratore già cessato al momento del decesso (pensionato, dimissionario, licenziato), il TFR maturato non ancora liquidato rientra nell'asse ereditario. Le regole sono quelle ordinarie:

  • Senza testamento: si applicano le quote del codice civile (artt. 565-580 c.c.) — coniuge 1/3 con due o più figli, figli 2/3 in parti uguali; coniuge 1/2 con un figlio; coniuge 2/3 senza figli ma con genitori; ecc.;
  • Con testamento: si applicano le disposizioni testamentarie nel rispetto delle quote di legittima;
  • Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia Entrate entro 12 mesi dal decesso, indicando il TFR fra le attività;
  • Il datore o l'INPS richiedono copia della dichiarazione di successione prima di liquidare il TFR.

Imposta di successione sul TFR

EredeFranchigiaAliquota
Coniuge, parenti in linea retta€1.000.0004% sull'eccedenza
Fratelli, sorelle€100.0006% sull'eccedenza
Altri parenti fino al 4° grado6% sull'intero
Estranei8% sull'intero

Per la maggioranza delle famiglie, il TFR resta esente grazie alla franchigia di €1 milione: solo i casi di patrimoni rilevanti (ereditati prevalentemente da fratelli o estranei) generano effettivamente un'imposta.

La procedura passo passo

  1. Reperimento documentazione: certificato di morte, stato di famiglia storico alla data del decesso, codice fiscale del defunto e dei richiedenti, eventuali certificati di matrimonio o convivenza;
  2. Comunicazione al datore di lavoro: subito dopo il decesso, comunicare formalmente la cessazione del rapporto via PEC o lettera raccomandata, allegando certificato di morte;
  3. Calcolo TFR: il datore deve fornire il prospetto del TFR maturato e dell'indennità di preavviso, di solito entro 30-60 giorni;
  4. Domanda formale:
    • Per TFR ancora in azienda (privato sotto 50 dipendenti): in carta libera al datore, sottoscritta da tutti gli aventi diritto;
    • Per TFR al Fondo Tesoreria INPS o pubblico: modulo SR163 al patronato INPS;
    • Per fondo pensione complementare: modulo specifico del fondo (Cometa, Fonchim, ecc.);
  5. Eventuale dichiarazione di successione (per lavoratore già cessato): all'Agenzia Entrate entro 12 mesi;
  6. Liquidazione: 30-90 giorni dalla domanda completa per il datore privato; 90-180 giorni per l'INPS; 12-24 mesi per il TFS pubblico (ridotto a 105 giorni in caso di decesso, art. 3 c. 2 lett. d D.L. 79/1997).

Situazioni particolari

Coniuge separato o in fase di divorzio

Il coniuge separato di fatto mantiene tutti i diritti dell'art. 2122. Il coniuge separato legalmente ha gli stessi diritti se non era stato dichiarato in colpa (separazione per addebito). Il coniuge divorziato non rientra invece tra i beneficiari, salvo che gli sia stato riconosciuto un assegno divorzile e che esistano specifici diritti residui (Cass. 9925/2017): casistica complessa, ammessa solo in casi limite.

TFR conferito al fondo pensione complementare

Se il TFR era stato conferito al fondo pensione, alla morte del lavoratore iscritto attivo il fondo eroga il capitale residuo agli eredi o ai beneficiari designati. Il fondo pensione consente al lavoratore di indicare beneficiari specifici (anche diversi dagli eredi legittimi) tramite la scheda beneficiari firmata in vita: questa designazione prevale sulla successione ordinaria (art. 14 D.Lgs. 252/2005).

Indennità supplementari del CCNL

Molti CCNL prevedono indennità supplementari in caso di morte del lavoratore (es. 1-2 mensilità "una tantum" agli eredi, copertura assicurativa per morte da causa professionale, ecc.). Verificare il CCNL applicabile è il primo passo: queste somme si sommano al TFR e di norma vengono erogate dal datore con la stessa procedura.

Tassazione del TFR per gli eredi

Il TFR percepito ex art. 2122 c.c. è soggetto a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito del lavoratore deceduto. Il datore (o INPS) applica la ritenuta al momento dell'erogazione e rilascia una Certificazione Unica intestata all'avente diritto.

L'avente diritto non deve dichiarare il TFR nel proprio 730 o Redditi PF: la tassazione è già stata applicata in via separata. L'Agenzia Entrate ricalcolerà l'aliquota effettiva entro 3 anni, comunicando l'eventuale differenza (a credito o debito).

Errori operativi da evitare

⚠️ I cinque errori più frequenti
  1. Confondere art. 2122 con successione: per lavoratore in costanza di rapporto il TFR non rientra nell'asse ereditario.
  2. Dimenticare l'indennità di preavviso: si chiede insieme al TFR, è dovuta sempre.
  3. Non documentare la convivenza: per parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°, serve provare convivenza e mantenimento al momento del decesso.
  4. Far passare la prescrizione 5 anni: oltre il termine il diritto è perso.
  5. Trascurare il fondo pensione complementare: il capitale del fondo segue regole sue (designazione beneficiari) e va richiesto separatamente.

Riepilogo operativo

La perdita di un familiare lavoratore comporta sempre un complesso intreccio di adempimenti: pensione di reversibilità INPS, TFR ex art. 2122 c.c., eventuale fondo pensione complementare, indennità CCNL, indennità di preavviso, polizze assicurative. Conviene rivolgersi a un patronato specializzato (CISL, UIL, INCA-CGIL, ACLI) o a un commercialista per coordinare le pratiche. Una buona organizzazione iniziale evita ritardi e conflitti familiari sulla ripartizione delle somme.

❓ Domande Frequenti

Il TFR maturato fino alla data del decesso e l'indennità sostitutiva del preavviso vanno per legge: al coniuge, ai figli e, se conviventi a carico, ai parenti entro il 3° grado (genitori, fratelli, nipoti) e agli affini entro il 2° grado (suoceri, cognati, cognate). La ripartizione interna fra questi soggetti è "secondo il bisogno di ciascuno" (art. 2122 c. 2 c.c.). Se non ci sono figli né parenti conviventi a carico, il TFR va integralmente al coniuge.

Per il lavoratore già cessato al momento del decesso, il TFR/TFS rientra nelle ordinarie regole successorie: l'asse ereditario lo riceve secondo le quote del codice civile e/o del testamento. Devi presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia Entrate (entro 12 mesi dal decesso), pagare le eventuali imposte di successione, poi presentare la domanda al datore o all'INPS allegando il certificato di morte e la documentazione successoria.

Per il TFR gestito da INPS Fondo Tesoreria (aziende con 50+ dipendenti) o per il TFR/TFS pubblico, si presenta il modulo SR163 di domanda di prestazioni a superstiti, accompagnato da certificato di morte, stato di famiglia alla data del decesso, codice fiscale del de cuius e dei richiedenti, IBAN. Per il TFR ancora in azienda (privato sotto 50 dipendenti senza Tesoreria), si fa domanda direttamente al datore di lavoro in carta libera, allegando la stessa documentazione.

Sì. L'art. 2122 c.c. include espressamente i figli, senza distinzione di età o di convivenza: figli minori, maggiori, sposati, conviventi all'estero — tutti rientrano nei beneficiari del TFR. La ripartizione "secondo il bisogno di ciascuno" è una regola interpretativa che la giurisprudenza applica con prudenza: in pratica, in mancanza di accordo fra i beneficiari, si tende a una ripartizione equitativa proporzionata ai redditi di ciascuno e alle situazioni economiche.

Sì, dopo la L. 76/2016 (legge Cirinnà). I conviventi di fatto, registrati anagraficamente come tali e con dichiarazione anagrafica congiunta, sono parificati ai coniugi/uniti civilmente per gli effetti dell'art. 2122 c.c. (Corte Cost. 13/2018 e Cass. 14935/2019 hanno chiarito l'estensione). Documenti necessari: estratto anagrafico storico, dichiarazione di convivenza, eventuale contratto di convivenza ex art. 1 c. 50 L. 76/2016.

No: il TFR ricevuto come avente diritto ex art. 2122 c.c. è soggetto a tassazione separata calcolata sull'aliquota media degli ultimi 5 anni del defunto (non sulla tua). Il datore o l'INPS applicano la ritenuta a titolo di acconto e ti rilasciano una Certificazione Unica separata. La somma percepita non concorre al tuo reddito complessivo IRPEF e non va inserita nei quadri ordinari del 730/Redditi PF. L'Agenzia Entrate provvederà al conguaglio definitivo entro 3 anni.

No, per il TFR percepito ex art. 2122 c.c. (decesso del lavoratore in costanza di rapporto). La somma non rientra nell'asse ereditario ma viene attribuita iure proprio agli aventi diritto, quindi è esclusa dall'imposta di successione (art. 12 D.Lgs. 346/1990). Il TFR del lavoratore già cessato al decesso, invece, rientra normalmente nell'asse ereditario e segue le regole dell'imposta di successione (con franchigia €1 milione per coniuge e figli, aliquota 4%).

La prescrizione del credito di TFR è quinquennale (art. 2948 n. 5 c.c.): 5 anni dalla data del decesso. Oltre tale termine, il diritto di chiedere il pagamento si prescrive. È quindi importante attivarsi tempestivamente: presentare la domanda al datore o all'INPS entro 1-2 anni dal decesso è la prassi consigliata. Le sospensioni (es. minori senza tutore, comitato a giudizio per la divisione fra eredi) interrompono o sospendono la prescrizione.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).