RITA: Come Anticipare la Pensione Usando il TFR del Fondo Complementare

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 12 min di lettura 📊 1,064 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è disciplinata dall'art. 11 c. 4 D.Lgs. 252/2005, modificato dal DL 4/2019: consente di percepire in rate il montante del fondo pensione complementare fino a 5 anni prima della pensione di vecchiaia
  • Requisiti: cessazione del rapporto di lavoro, 5 anni o meno alla pensione di vecchiaia, almeno 20 anni di contributi nei sistemi obbligatori, almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione
  • Per i disoccupati di lungo periodo (oltre 24 mesi senza reddito) la RITA è anticipabile fino a 10 anni dalla pensione di vecchiaia (anche più, in alcune interpretazioni)
  • Tassazione: 15% sostitutiva sulla parte di rendita corrispondente al montante, riducibile dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo oltre il 15° fino a un minimo del 9% (a 35 anni di iscrizione)
  • La RITA non sostituisce la pensione futura: il lavoratore può continuare a maturare contributi obbligatori (se torna a lavorare) e prenderà la pensione INPS al raggiungimento dei requisiti ordinari, sommata all'eventuale residuo del fondo pensione
  • Il fondo pensione eroga la RITA in rate trimestrali, semestrali o annuali su richiesta dell'iscritto: la rata cessa al raggiungimento della pensione di vecchiaia o all'esaurimento del montante disponibile
📌 RITA in tre punti
  1. Permette di anticipare di 5 anni (o 10 per disoccupati lungo periodo) la pensione di vecchiaia, attingendo al fondo pensione complementare;
  2. Tassazione agevolata: dal 15% al 9% a seconda dell'anzianità di iscrizione al fondo;
  3. Non sostituisce la pensione INPS futura: alla pensione di vecchiaia ricevi entrambe.

Cos'è la RITA

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è uno strumento di prestazione anticipata delle forme pensionistiche complementari. È stata introdotta in via sperimentale dall'art. 1 c. 168 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e poi resa strutturale dall'art. 1 c. 169 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), con ulteriori chiarimenti dal DL 4/2019.

L'idea è semplice: se sei iscritto a un fondo pensione complementare e hai accumulato un montante (TFR conferito + contributi datoriali + versamenti volontari + rendimenti), puoi chiedere di percepirlo in rate anticipate fino a 5 anni prima della pensione di vecchiaia ordinaria. La rata "ponte" copre il periodo tra l'uscita dal lavoro e l'ingresso in pensione, eliminando la "valle" reddituale tipica di chi cessa l'attività in anticipo.

I requisiti

Per accedere alla RITA servono cinque requisiti cumulativi:

RequisitoSogliaNote
Cessazione del rapporto di lavoroObbligatoriaDimissioni, licenziamento, scadenza contratto a termine, mutuo consenso
Distanza dalla pensione di vecchiaiaMassimo 5 anni (10 per disoccupati lungo periodo)Vecchiaia ordinaria oggi a 67 anni
Anzianità contributiva nei sistemi obbligatoriAlmeno 20 anniINPS, ex INPDAP, ex INPGI, casse professionali
Anzianità di iscrizione al fondo pensioneAlmeno 5 anniDalla data di prima iscrizione, non dalla data dell'ultimo conferimento
Iscrizione attiva al fondo pensione complementareNegoziale, aperto, individuale (PIP) — qualsiasi forma

La proroga per disoccupati di lungo periodo

L'art. 11 c. 4 lett. b D.Lgs. 252/2005 prevede l'estensione della finestra a 10 anni per chi è disoccupato di lungo periodo: privo di occupazione e di redditi da lavoro per oltre 24 mesi consecutivi, percettore di NASPI o equivalente trattamento di disoccupazione.

Esempio: un lavoratore di 57 anni licenziato per giustificato motivo oggettivo, che esaurisce la NASPI (massimo 24 mesi) senza ritrovare un'occupazione, può a 59-60 anni chiedere la RITA per arrivare ai 67 anni della vecchiaia. Sono fino a 7-8 anni di copertura RITA. La proroga è stata pensata proprio per le situazioni di "esodo involontario" che la riforma Fornero ha allungato.

Quanto puoi ricevere

L'importo dipende da:

  • Montante accumulato nel fondo pensione complementare: TFR conferito + contributi del datore + tuoi versamenti volontari + rendimenti finanziari (al netto delle tasse già pagate);
  • Quota da convertire in RITA: scegli tu, dal 30% al 100% del montante;
  • Periodo di erogazione: tra la data di domanda e la data della pensione di vecchiaia, in rate trimestrali, semestrali o annuali.

Esempio numerico

🧮 Caso pratico: Maria, 62 anni

Maria è dimissionaria volontaria dal 1° giugno 2026. Età 62 anni, ha 25 anni di contributi INPS, è iscritta al fondo pensione complementare Cometa da 22 anni con un montante accumulato di €85.000 (di cui €70.000 capitale e €15.000 rendimenti già tassati).

Decisione: usare il 100% del montante per la RITA. Distanza dalla vecchiaia (67 anni): 5 anni. Frequenza rate: trimestrale (20 rate totali in 5 anni).

  • Rata trimestrale lorda: 85.000 / 20 = €4.250
  • Quota imponibile (capitale): 4.250 × (70/85) = €3.500
  • Aliquota Maria: 22 anni iscrizione → 15% − (7 anni oltre il 15° × 0,30%) = 12,9%
  • Imposta sostitutiva: 3.500 × 12,9% = €451,50
  • Quota da rendimenti (già tassata, non rientassata): 750 (15.000/85.000 × 4.250)
  • Rata netta erogata: €3.798,50 (4.250 − 451,50)

In 5 anni Maria riceve circa €75.970 netti oltre alla pensione di vecchiaia che inizierà a 67 anni.

La tassazione

La RITA è soggetta a un'imposta sostitutiva agevolata sulla quota imponibile della rata. L'aliquota base è del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo pensione oltre il 15°, fino al minimo del 9%:

Anni di iscrizione al fondoAliquota effettiva
Da 5 a 15 anni15% (fissa)
16 anni14,7%
20 anni13,5%
25 anni12%
30 anni10,5%
35 anni9% (minima)

Il confronto con il TFR aziendale è impietoso: un TFR aziendale liquidato dopo 30 anni di carriera ha tassazione separata effettiva del 25-32% (in funzione dell'aliquota media), mentre il TFR conferito al fondo pensione ed erogato in RITA dopo 30 anni ha tassazione del 10,5%. La differenza, su un montante di €60.000, è di circa €9.000 di imposte risparmiate.

Confronto: RITA vs anticipo TFR aziendale vs altri strumenti

StrumentoTassazioneCessazione obbligatoriaPeriodo
RITA fondo pensione9%-15% sostitutivaFino a 5/10 anni alla pensione di vecchiaia
Anticipo TFR aziendaleAliquota media 5 anni (23-32%)NoDisponibile dopo 8 anni di servizio
Riscatto fondo pensione (perdita lavoro)15%-9% sostitutivaDisoccupazione superiore a 12 mesi
Pensione anticipata "ordinaria"IRPEF ordinaria42 anni e 10 mesi (uomini)
Quota 103 / Opzione DonnaIRPEF ordinariaSpecifici requisiti d'età/anzianità

La RITA è strutturalmente la più fiscalmente efficiente tra le opzioni di anticipo, ma richiede un fondo pensione complementare attivo: chi non si è iscritto in tempo (o non ha conferito il TFR) non ha questa opzione.

Come si chiede la RITA

  1. Domanda al fondo pensione: modulo specifico fornito dal fondo (Cometa, Fonchim, Espero, fondi aperti, PIP), allegando documentazione INPS con anzianità contributiva e Certificazione Unica;
  2. Verifica dei requisiti da parte del fondo: di norma 30-60 giorni;
  3. Scelta delle modalità: percentuale del montante in RITA, frequenza delle rate, conto corrente di accredito;
  4. Erogazione della prima rata: di norma entro 90 giorni dalla domanda completa;
  5. Erogazioni successive: alle scadenze concordate, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o all'esaurimento del montante.

Errori operativi da evitare

⚠️ I tre errori più costosi
  1. Cessare il rapporto prima di verificare i requisiti: se non hai 20 anni di contributi obbligatori, la RITA non è disponibile. La verifica si fa con l'ECOCERT INPS: scaricalo prima delle dimissioni.
  2. Riscatto totale del fondo invece di RITA: il riscatto totale (tassazione 23%) è meno conveniente della RITA (9-15%). Se hai i requisiti, la RITA batte sempre il riscatto.
  3. Non considerare i 10 anni per disoccupati: chi è disoccupato di lungo periodo ha la finestra estesa, ma molti consulenti non lo segnalano. Verifica sempre questa opzione se hai esaurito la NASPI.

RITA per dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici iscritti a fondi negoziali del comparto (Espero per la scuola, Perseo Sirio per i ministeri, Sirio per la sanità) accedono alla RITA con le stesse condizioni del privato. Ricorda che il dipendente pubblico ha già il TFS/TFR liquidato dall'INPS Gestione Pubblica con tempi lunghi (12-24 mesi): la RITA del fondo complementare può fare da "ponte" anche per coprire l'attesa del TFS/TFR statale.

Per chi ha senso la RITA

La RITA è particolarmente utile per:

  • Lavoratori a 60-62 anni che vogliono cessare il rapporto e arrivare ai 67 anni della pensione di vecchiaia;
  • Persone che hanno conferito il TFR al fondo pensione da molti anni e hanno aliquote ridotte (sotto il 12%);
  • Disoccupati di lungo periodo che vogliono attingere al fondo pensione senza dover scegliere il riscatto totale;
  • Lavoratori che hanno già esaurito la NASPI e non sono ancora arrivati ai requisiti pensionistici.

Se non hai un fondo pensione complementare e hai conferito il TFR esclusivamente in azienda, oggi non puoi usare la RITA: per il futuro, l'iscrizione tempestiva al fondo pensione (anche con piccoli versamenti volontari) è la strategia che apre questa opzione. È uno strumento che premia chi pianifica per tempo.

❓ Domande Frequenti

No. La RITA richiede la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni volontarie, licenziamento, scadenza del contratto a termine, accordo individuale. Una volta cessato, devi essere a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia (10 anni se disoccupato di lungo periodo). Se torni a lavorare durante la fruizione della RITA, le rate continuano comunque ad essere erogate dal fondo pensione: la RITA non è subordinata al non-lavoro nel periodo di erogazione, solo all'esistenza dei requisiti al momento della domanda.

L'art. 11 c. 4 D.Lgs. 252/2005 lo definisce come chi è privo di reddito per oltre 24 mesi consecutivi e percepisce la NASPI o l'indennità di mobilità (oggi non più in vigore). La verifica è fatta dal fondo pensione sulla base della Certificazione Unica e dei dati INPS. La proroga ai 10 anni è particolarmente preziosa per chi ha perso il lavoro a 56-57 anni e non riesce a rientrare nel mercato.

No. Il rendimento finanziario è già stato tassato in capo al fondo (20% sui titoli ordinari, 12,5% sui titoli pubblici, applicati anno per anno). Quando ricevi la RITA, la tassazione del 15% si applica solo alla quota imponibile della rata, che corrisponde al capitale erogato (TFR + contributi del datore + tuoi versamenti volontari) al netto dei rendimenti già tassati. È un meccanismo simile alla tassazione separata del TFR aziendale, ma con aliquota fissa molto più bassa.

Per ogni anno di iscrizione al fondo pensione oltre il 15° anno, l'aliquota si riduce dello 0,30%. Calcolo: 15% − (anni oltre 15 × 0,30%). Un iscritto da 25 anni paga il 15% − (10 × 0,30%) = 12%. Un iscritto da 35 anni paga il 15% − (20 × 0,30%) = 9% (il minimo). Per fondi attivi da meno di 15 anni l'aliquota resta al 15% pieno. Questo meccanismo premia la fedeltà al fondo pensione: chi conferisce il TFR al fondo da inizio carriera ha un'aliquota notevolmente più bassa al momento della RITA.

Sì, la RITA è parziale o totale. Puoi chiedere di erogare in rendita anticipata l'intero montante o solo una parte (minimo 30% del totale). La parte non erogata in RITA resta nel fondo, continua a maturare rendimento, e sarà disponibile come prestazione previdenziale ordinaria al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Strategia comune: usare la RITA per coprire i 3-5 anni di "ponte" tra cessazione e pensione INPS, mantenendo una riserva nel fondo per integrare la pensione futura.

No, sono completamente separate. La RITA è erogata dal fondo pensione complementare con risorse proprie; la pensione INPS sarà erogata al raggiungimento dei requisiti ordinari (vecchiaia 67 anni, anticipata 42 anni e 10 mesi uomini / 41 anni e 10 mesi donne). La RITA non riduce la pensione INPS futura, e il lavoratore può continuare a versare contributi obbligatori se torna a lavorare nel periodo di erogazione.

La rata si eroga dalla data di domanda fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni per la generalità dei lavoratori). Periodo massimo: 5 anni (10 per disoccupati di lungo periodo). Esempio: se chiedi la RITA a 62 anni e la pensione di vecchiaia matura a 67, ricevi la rata per 5 anni. La frequenza delle rate è scelta dall'iscritto: trimestrale, semestrale, annuale.

Il capitale residuo del fondo pensione viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati nello stesso fondo. La quota residua segue le regole successorie e fiscali ordinarie del fondo pensione: in caso di erede coniuge, è esente da imposta di successione (D.Lgs. 252/2005 art. 14). La RITA non è "perduta": è semplicemente trasformata in capitale agli aventi diritto.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).