Novità Legge 104 nel 2026: Cosa è Cambiato dal 2022 a Oggi

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 13 min di lettura 📊 1,730 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • D.Lgs. 105/2022 (vigente dal 13 agosto 2022): abolizione del referente unico per i permessi mensili, equiparazione dei conviventi di fatto al coniuge, riscrittura della priorità allo smart working ex art. 18 c. 3-bis L. 81/2017
  • D.Lgs. 62/2024 (attuativo della riforma disabilità): nuova "valutazione di base" gestita interamente da INPS basata sulle classificazioni ICD/ICF dell'OMS, sperimentazione in 40 province dal 1° gennaio 2026, applicazione nazionale dal 1° gennaio 2027
  • Progetto di Vita personalizzato: introdotto dal D.Lgs. 62/2024 come strumento integrato di pianificazione assistenziale, basato sui bisogni concreti della persona e non solo sulla sua diagnosi
  • Lavoratori fragili (immunodepressi, oncologici, condizioni gravi specifiche): regime di diritto pieno allo smart working prorogato anno per anno dalle leggi di bilancio 2023, 2024, 2025 e 2026
  • Giurisprudenza recente (Cass. 26343/2023, Cons. Stato 9322/2024) ha rafforzato l'onere motivazionale dei datori e delle amministrazioni in caso di diniego di trasferimenti, smart working e altre tutele L. 104
📌 Quattro anni di riforme

Dal 2022 a oggi la Legge 104 è cambiata profondamente. Il D.Lgs. 105/2022 ha riscritto i diritti dei caregiver (abolizione referente unico, conviventi di fatto, smart working priorità). Il D.Lgs. 62/2024 ha riformato la procedura di accertamento della disabilità, in vigore in 40 province dal 1° gennaio 2026 e nazionale dal 1° gennaio 2027. Le leggi di bilancio successive hanno mantenuto in vita il regime "diritto pieno" allo smart working per i lavoratori fragili. La giurisprudenza recente ha consolidato un orientamento favorevole ai lavoratori con riconoscimento di gravità.

Quadro Generale

La Legge 104/1992 è una norma "strutturale" del nostro ordinamento: è in vigore da oltre trent'anni e tocca aspetti di vita di milioni di persone (lavoratori disabili, familiari caregiver, scuole, pubblica amministrazione). Per tre decenni è stata modificata con interventi puntuali ma è rimasta sostanzialmente fedele al suo impianto originario.

Negli ultimi quattro anni, invece, è cambiata in profondità. Due interventi normativi maggiori hanno riscritto pezzi importanti della disciplina:

  1. Il D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105, attuativo della Direttiva UE 2019/1158 work-life balance: ha modificato i diritti del caregiver lavoratore (permessi, smart working, congedi);
  2. Il D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62, attuativo della legge delega 227/2021 (PNRR Disabilità): ha riformato la procedura di accertamento della disabilità e introdotto il "Progetto di Vita".

A questi si sommano gli interventi annuali delle leggi di bilancio (proroghe per lavoratori fragili) e una giurisprudenza sempre più favorevole ai beneficiari.

D.Lgs. 105/2022: La Riforma del Caregiver Lavoratore

Entrato in vigore il 13 agosto 2022, il decreto recepisce la direttiva europea sull'equilibrio tra vita professionale e vita familiare. Le modifiche più rilevanti per la Legge 104 sono tre.

Abolizione del Referente Unico

Fino al 12 agosto 2022 i 3 giorni di permesso mensile per uno stesso disabile potevano essere fruiti da un solo familiare (con l'eccezione dei genitori di figli minori). Dal 13 agosto 2022 più caregiver possono alternarsi nella fruizione dei permessi sullo stesso assistito, mantenendo il tetto complessivo di 3 giorni mensili per disabile.

L'impatto pratico è significativo: famiglie con più caregiver potenziali (fratelli adulti, coniuge + figlio convivente, ecc.) possono distribuire l'assistenza in modo più equilibrato senza che uno si sobbarchi tutto il carico burocratico-lavorativo.

Per il dettaglio operativo: articolo dedicato all'abolizione del referente unico.

Conviventi di Fatto Equiparati al Coniuge

Il D.Lgs. 105/2022 ha esteso al convivente di fatto (definito dalla L. 76/2016 cd. legge Cirinnà) tutte le tutele lavorative della Legge 104 fino ad allora riservate al coniuge:

  • Permessi mensili di 3 giorni;
  • Congedo straordinario biennale (art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001);
  • Divieto di trasferimento e diritto alla sede vicina (art. 33 c. 5 e 6 L. 104);
  • Priorità allo smart working ex art. 18 c. 3-bis L. 81/2017.

Il requisito operativo è la convivenza anagrafica formalizzata: i conviventi di fatto devono essere registrati nel medesimo stato di famiglia presso il comune di residenza. Le coppie "more uxorio" senza questa formalizzazione restano escluse.

Riscrittura della Priorità allo Smart Working

Il D.Lgs. 105/2022 ha riformulato l'art. 18 c. 3-bis L. 81/2017, ampliando il novero dei soggetti che hanno priorità nell'accesso al lavoro agile:

  • Genitori di figli fino a 12 anni (o senza limite di età per figli con handicap grave);
  • Lavoratori con handicap grave per sé;
  • Caregiver familiari ex art. 1 c. 255 L. 205/2017.

"Priorità" significa che, quando il datore concede smart working in azienda, deve concederlo prima ai soggetti tutelati. Non è un diritto pieno: nelle aziende che non attivano lavoro agile, la priorità non opera.

Per il dettaglio operativo: articolo dedicato alla priorità smart working.

D.Lgs. 62/2024: La Riforma della Valutazione

Entrato in vigore con applicazione progressiva, il D.Lgs. 62/2024 attua una delle deleghe più ambiziose del PNRR italiano: riformare in profondità il sistema di accertamento e di sostegno alla disabilità.

La "Valutazione di Base" Unitaria

Il cuore della riforma è la sostituzione del vecchio sistema "commissione ASL + medico INPS" con una valutazione unitaria interamente gestita da INPS:

  • Una sola visita collegiale per accertare insieme invalidità civile, handicap (L. 104), eventuale stato di disabilità grave (L. 104 c. 3) e cecità/sordità;
  • Valutazione basata sulle classificazioni internazionali ICD-10 e ICF dell'OMS (International Classification of Functioning) e non solo sulla diagnosi clinica;
  • Procedura più rapida: visita entro 30 giorni dalla domanda, verbale entro 30 giorni dalla visita;
  • Avvio diretto dell'iter dal certificato medico telematico, senza necessità di una domanda amministrativa separata (nelle province sperimentali).

Sperimentazione in 40 Province

La riforma è entrata in vigore con un percorso a tappe:

  • 1° gennaio 2025: prima sperimentazione in 9 province pilota (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Salerno, Sassari, Trieste, Perugia);
  • 1° gennaio 2026: estensione a 40 province (le 9 originali + altre 31), tra cui le grandi città Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Venezia, Genova, Bari, Palermo;
  • 1° gennaio 2027: applicazione nazionale a tutto il territorio.

Nelle province non ancora sperimentali la procedura ordinaria resta in vigore fino alla fase nazionale. Chi presenta domanda nel 2026 in una provincia non sperimentale segue il vecchio iter (commissione mista ASL + INPS).

Il Progetto di Vita

Una delle innovazioni più significative del D.Lgs. 62/2024 è il Progetto di Vita personalizzato: uno strumento di pianificazione integrata che la persona con disabilità può attivare per definire i propri obiettivi e i sostegni necessari per realizzarli.

Caratteristiche del Progetto di Vita:

  • Personalizzato: costruito attorno alla specifica persona, ai suoi bisogni e alle sue aspirazioni, non a categorie astratte;
  • Integrato: include prestazioni sanitarie, sociali, educative, lavorative, abitative;
  • Coordinato: definito in collaborazione tra la persona, la sua famiglia, i servizi territoriali (ASL, comune), gli enti del terzo settore;
  • Documento operativo: non resta sulla carta, ma si traduce in interventi concreti con risorse dedicate.

L'obiettivo a lungo termine è che il Progetto di Vita diventi il documento centrale della persona disabile, sostituendo gradualmente la frammentazione attuale tra verbale L. 104, ISEE, certificazioni mediche varie. La fase iniziale è di sperimentazione: la piena operatività richiederà alcuni anni.

Per il dettaglio operativo: articolo dedicato al riconoscimento e alla riforma D.Lgs. 62/2024.

Le Leggi di Bilancio 2023-2026

Mentre i due decreti legislativi maggiori riscrivevano la disciplina sostanziale, le leggi di bilancio annuali hanno operato su un fronte più tecnico ma altrettanto rilevante: il regime dei lavoratori fragili.

Smart Working "Diritto Pieno" per i Fragili

Dalla pandemia (D.L. 18/2020 cd. Cura Italia) il legislatore ha riconosciuto un diritto pieno allo smart working per i lavoratori in condizioni di fragilità sanitaria (immunodepressi, oncologici in trattamento, persone con specifiche patologie elencate dal DM Salute 4 febbraio 2022). Diversamente dalla "priorità" del D.Lgs. 105/2022, il regime fragile prevede:

  • Diritto effettivo del lavoratore a svolgere la prestazione in modalità agile;
  • Obbligo del datore di adattare la mansione (anche assegnandola a mansioni diverse purché compatibili con la qualifica);
  • Tutela retributiva piena (nessuna decurtazione);
  • Verifica medica della condizione di fragilità.

Questo regime è stato prorogato dalle leggi di bilancio:

  • L. 197/2022 (bilancio 2023): proroga prima estesa;
  • L. 213/2023 (bilancio 2024): conferma con alcune ridefinizioni delle categorie;
  • L. 207/2024 (bilancio 2025): proroga al 31/12/2025;
  • Bilancio 2026: prosecuzione del regime per le categorie più fragili.

Trattandosi di proroghe annuali, è importante verificare la specifica formulazione vigente al momento della richiesta. Le condizioni (categorie ammesse, scadenze, modalità di certificazione) sono state riviste in più punti negli anni.

Giurisprudenza Recente

Mentre il legislatore lavorava sulle riforme, anche la giurisprudenza ha contribuito a rafforzare le tutele L. 104. Tre orientamenti consolidati:

Onere di Motivazione del Diniego

I datori privati e le pubbliche amministrazioni che negano richieste basate sulla L. 104 (trasferimenti, smart working, modifiche di mansione) devono motivare in modo specifico e concreto. Le formule generiche ("esigenze di servizio", "non è prassi", "valutazioni organizzative") non bastano. La giurisprudenza recente è severa con i dinieghi stereotipati:

  • Cassazione 26343/2023: sul diritto al trasferimento ex art. 33 c. 5 L. 104, l'onere di motivazione del datore è stringente;
  • Consiglio di Stato 9322/2024: per le pubbliche amministrazioni, motivazione "rafforzata" obbligatoria, con valutazione concreta delle alternative.

Abuso dei Permessi

La Cassazione ha mantenuto un orientamento severo verso l'abuso dei permessi 104: usarli per attività non riconducibili all'assistenza (viaggi, shopping, attività personali) configura licenziamento per giusta causa. Il datore può legittimamente disporre indagini investigative quando ha sospetti fondati, e la prova fotografica/video è generalmente ammessa in giudizio.

Convivenza ed Effettività dell'Assistenza

Per il congedo biennale e per altre tutele che richiedono la convivenza, la giurisprudenza ha sviluppato il concetto di convivenza effettiva: non basta la coabitazione formale, serve la dimostrazione di un legame assistenziale reale. Allo stesso tempo, è ammessa la convivenza che si instaura specificamente al momento della domanda (es. il caregiver che si trasferisce dal genitore disabile), purché formalizzata anagraficamente prima dell'inoltro della domanda all'INPS.

Cosa NON è Cambiato

Per chiarezza: alcuni elementi della L. 104 sono rimasti invariati nei quattro anni di riforme. Restano in vigore senza modifiche:

  • I 3 giorni di permesso mensile come quantità (la modifica riguarda solo la possibilità di alternanza tra più caregiver, non l'aumento del monte);
  • Il tetto del congedo biennale (24 mesi nell'arco della vita lavorativa);
  • L'ordine di priorità tra familiari per il congedo biennale (coniuge → genitori → figlio convivente → fratello convivente → parente entro il 3° grado convivente);
  • Le agevolazioni fiscali (IVA al 4%, detrazioni 19%, esenzione bollo auto, ecc.);
  • Il divieto di trasferimento ex art. 33 c. 6 L. 104 (consolidato dalla giurisprudenza ma testualmente invariato).

Cosa Aspettarsi nei Prossimi Anni

La traiettoria delle riforme suggerisce alcuni sviluppi prevedibili:

  1. 2027: applicazione nazionale del D.Lgs. 62/2024. Tutta Italia transita al sistema di valutazione unitaria INPS basato su ICD/ICF;
  2. Progetto di Vita generalizzato: dopo la sperimentazione, lo strumento dovrebbe diventare la norma per tutte le persone con disabilità che lo richiedano;
  3. Lavoratori fragili: il regime di "diritto pieno" allo smart working potrebbe essere stabilizzato in via permanente, anziché continuare con proroghe annuali;
  4. Possibile estensione UE: la Direttiva 2019/1158 ha aperto un percorso di armonizzazione europea che potrebbe portare ulteriori interventi sull'equilibrio vita-lavoro.

Considerazioni Finali

I quattro anni 2022-2026 sono stati di trasformazione profonda per la Legge 104. Le tutele non sono state stravolte: i diritti sostanziali (permessi, congedi, agevolazioni) restano gli stessi, ma il modo di accedervi e gestirli è cambiato in modo significativo.

Per chi ha un riconoscimento da prima del 2022, le novità riguardano soprattutto le possibilità organizzative aggiuntive: alternanza di più caregiver, smart working con priorità ampliata, conviventi di fatto inclusi. Per chi presenta nuova domanda nel 2026 (o nel 2027 fuori dalle province sperimentali), si aggiunge la procedura di accertamento riformata, più rapida e basata su criteri internazionali.

Il consiglio operativo è semplice: aggiornare le proprie conoscenze. Molti lavoratori e perfino alcuni datori di lavoro continuano a ragionare con le regole del 2021. La differenza tra ignorare le novità e applicarle può tradursi in concrete possibilità in più — un secondo caregiver autorizzato sullo stesso assistito, un convivente di fatto che accede a tutele prima precluse, una richiesta di smart working accolta in virtù della priorità riscritta.

❓ Domande Frequenti

Tre cose principali: (1) abolizione del "referente unico" — più familiari possono ora alternarsi nei permessi mensili per lo stesso assistito, mantenendo il tetto complessivo di 3 giorni per assistito; (2) equiparazione dei conviventi di fatto ex L. 76/2016 al coniuge per tutte le tutele L. 104, inclusi permessi e congedo biennale; (3) riscrittura della priorità allo smart working per genitori, disabili gravi e caregiver. La riforma è in vigore dal 13 agosto 2022.

Le 40 province sperimentali dal 1° gennaio 2026 includono Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Venezia, Firenze, Genova, Bari, Palermo e altre 30 province distribuite in tutto il territorio. In queste province il certificato medico telematico avvia automaticamente l'iter di valutazione INPS, senza domanda amministrativa separata, con tempi accelerati (visita entro 30 giorni, verbale entro altri 30). Negli altri territori la procedura ordinaria resta in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 il nuovo sistema diventa nazionale.

È uno strumento di pianificazione personalizzata che la persona con disabilità può attivare, in coordinamento con i servizi territoriali e gli enti competenti, per definire i propri obiettivi di vita (autonomia abitativa, lavoro, formazione, cura, integrazione sociale) e gli strumenti necessari per realizzarli. Non sostituisce le tutele esistenti ma le inserisce in una cornice integrata. Il Progetto di Vita può includere prestazioni sanitarie, sostegni educativi, supporti lavorativi e accomodamenti ragionevoli sul posto di lavoro. È destinato a diventare il "documento centrale" della disabilità, sostituendo via via la frammentazione attuale tra verbale L. 104, ISEE, certificazioni varie.

Sì, per le categorie più gravi. Il regime di "diritto pieno" allo smart working per i lavoratori in condizioni di fragilità sanitaria (immunodepressi, oncologici in trattamento, persone con specifiche patologie elencate dal DM Salute 4 febbraio 2022) è stato prorogato dalle leggi di bilancio 2023, 2024, 2025 e 2026. Le condizioni esatte (categorie ammesse, durata, regole tecniche) sono state riviste annualmente: vale la pena verificare la formulazione vigente al momento della richiesta. Per gli altri lavoratori L. 104 (caregiver e disabili gravi non fragili) si applica il regime di priorità ex art. 18 c. 3-bis L. 81/2017, non di diritto pieno.

No, i diritti sostanziali restano gli stessi: i 3 giorni di permesso, il congedo biennale, le agevolazioni fiscali, il divieto di trasferimento, la priorità smart working continuano ad applicarsi a chi ha riconoscimento dell'art. 3 c. 3 L. 104 (handicap grave). Quello che cambia è la procedura di accertamento: visita unica INPS basata su ICD/ICF, tempi ridotti, maggior trasparenza. Chi è già stato riconosciuto disabile grave non deve rifare nessuna pratica: il vecchio verbale resta valido. Chi presenta nuova domanda dopo il 1° gennaio 2026 (nelle province sperimentali) o dopo il 1° gennaio 2027 (resto d'Italia) seguirà il nuovo iter.

Almeno tre: Cassazione 26343/2023 sul rafforzamento del diritto al trasferimento ex art. 33 c. 5 L. 104; Consiglio di Stato 9322/2024 sul rigoroso onere motivazionale dell'amministrazione pubblica in caso di diniego di trasferimento o smart working per dipendenti pubblici L. 104; varie pronunce di merito 2024-2026 che hanno dichiarato illegittimi dinieghi di smart working motivati con formule generiche. La giurisprudenza recente è generalmente favorevole al lavoratore con riconoscimento di gravità, soprattutto quando la documentazione del bisogno assistenziale è solida.

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