🎯 Punti Chiave di Questa Guida
- Fino al 12 agosto 2022: regola del "referente unico" — i 3 giorni di permesso mensile per uno stesso disabile potevano essere fruiti da un solo familiare (salvo l'eccezione dei genitori di figli disabili minori, che potevano cumularli)
- Dal 13 agosto 2022 (D.Lgs. 105/2022): la regola è stata abolita. Più familiari aventi diritto possono fruire alternativamente dei 3 giorni mensili per lo stesso assistito
- Il tetto complessivo resta: 3 giorni mensili per assistito (non 3 giorni per ciascun caregiver). Due familiari possono spartirsi i 3 giorni nello stesso mese (es. 2+1) ma non sommarli (3+3)
- Allargata anche la platea: i conviventi di fatto (L. 76/2016) sono stati equiparati al coniuge ai fini della tutela. Restano esclusi i conviventi "more uxorio" senza dichiarazione anagrafica
- Procedura operativa: nuova domanda INPS per ciascun nuovo caregiver, indicando l'assistito e accettando la "rotazione" mensile. La circ. INPS 39/2023 ha definito le modalità tecniche di gestione
Fino al 12 agosto 2022 i 3 giorni di permesso mensili della Legge 104 erano fruibili da un solo familiare per assistito (con qualche eccezione per i genitori di figli minori). Il D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha abolito la regola del referente unico. Da allora più familiari possono alternarsi nella fruizione dei permessi per la stessa persona disabile, mantenendo il tetto complessivo di 3 giorni mensili per assistito. La circolare INPS 39/2023 ha definito le modalità operative.
Cos'Era il "Referente Unico"
Per trent'anni la disciplina dei permessi mensili della Legge 104 ha previsto la regola del "referente unico" (anche detta "principio del lavoratore unico"). Era una rigidità che limitava fortemente le possibilità organizzative di una famiglia che assiste un familiare disabile.
La regola, ricavata dall'art. 33 c. 3 L. 104/1992 nella sua versione storica e dalla giurisprudenza consolidata, stabiliva che i 3 giorni di permesso retribuito mensile potessero essere richiesti e fruiti da un solo lavoratore familiare per ciascuna persona con handicap grave. Se più parenti avevano astrattamente diritto a fruirne, dovevano scegliere chi tra loro sarebbe stato il "referente" e chi avrebbe rinunciato.
L'unica eccezione sostanziale era la doppia fruizione genitoriale: madre e padre di un figlio minore con handicap grave potevano cumulare entrambi i 3 giorni mensili (totale 6 giorni famiglia), in continuità con la disciplina dei congedi parentali e in considerazione della specificità dell'assistenza ai minori disabili.
Il Problema Pratico
La rigidità del referente unico creava difficoltà concrete in molte situazioni familiari tipiche.
Esempio: Tre Fratelli per la Madre Anziana
Tre fratelli adulti, tutti lavoratori dipendenti, assistono la madre anziana con handicap grave. Ciascuno potrebbe contribuire con 1 giorno al mese: il primo accompagna alla visita ortopedica, il secondo gestisce la spesa e le pratiche burocratiche, il terzo si occupa della terapia fisica.
Sotto la regola del referente unico: solo uno dei tre poteva ottenere il diritto formale ai permessi. Gli altri due, pur partecipando concretamente all'assistenza, dovevano usare ferie, permessi non retribuiti o malattia per assentarsi nei giorni di loro turno. Risultato: redistribuzione del carico assistenziale impari, conflitti familiari, frequente "rinuncia" tra fratelli con conseguente sovraccarico del referente.
Esempio: Coniuge Lavoratore + Figlio Convivente
Un coniuge lavora full-time, il figlio adulto convivente lavora part-time. Il padre disabile grave avrebbe bisogno di assistenza distribuita: giornate intere in alcuni momenti, mezze giornate in altri.
Sotto la regola del referente unico: solo il coniuge (per via dell'ordine di priorità) poteva ottenere il diritto ai permessi 104, anche se il figlio in part-time avrebbe potuto coprire alcune giornate con minore impatto sulla propria carriera. Risultato: minore flessibilità della famiglia, incompatibilità con i ritmi reali di assistenza.
La Riforma: D.Lgs. 105/2022
Il Contesto Europeo
Il D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 attua in Italia la Direttiva (UE) 2019/1158 "relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza" (Direttiva work-life balance). Il decreto ha modificato in profondità il sistema dei congedi familiari italiani, intervenendo su tre filoni:
- Congedi parentali (durata, indennità, flessibilità nella fruizione);
- Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo;
- Tutele per i caregiver di familiari con handicap grave — dove si colloca l'abolizione del referente unico.
Il Nuovo Testo dell'Art. 33 c. 3 L. 104
L'art. 3 del D.Lgs. 105/2022 ha riscritto il comma 3 dell'art. 33 della Legge 104, nella parte relativa ai permessi mensili. La novità chiave è la rimozione della regola di esclusività: "i tre giorni possono essere fruiti dai soggetti aventi diritto anche in maniera continuativa nell'ambito del mese", ma soprattutto la previsione che più familiari possano essere autorizzati alternativamente per il medesimo assistito.
La formulazione finale stabilisce, in sintesi, che:
- Il diritto ai 3 giorni mensili spetta al lavoratore disabile e ai familiari aventi titolo (coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il 2° grado, eccezionalmente entro il 3°);
- Per la stessa persona con handicap grave i permessi possono essere richiesti da più familiari, che li fruiscono alternativamente nell'arco del mese;
- Il tetto mensile complessivo per assistito resta di 3 giorni: i caregiver autorizzati si distribuiscono questo monte, non lo moltiplicano per il loro numero.
Entrata in Vigore
Il D.Lgs. 105/2022 è entrato in vigore il 13 agosto 2022. Da quella data le nuove regole sono operative. La circolare INPS n. 39 del 28 marzo 2023 ha fornito le istruzioni applicative dettagliate per la gestione delle nuove autorizzazioni.
Come Funziona Concretamente
Il Tetto di 3 Giorni Resta
Il punto più importante da capire è che l'abolizione del referente unico non aumenta il monte ore mensile complessivo. La logica è:
- 3 giorni per assistito: quanti caregiver siano autorizzati, il totale resta 3 giorni mensili sul disabile;
- Non 3 giorni per caregiver: due fratelli autorizzati non possono prendere 3+3 = 6 giorni nello stesso mese sulla stessa madre;
- Spartizione tra i caregiver: i 3 giorni si distribuiscono come la famiglia preferisce. Esempi: 2 giorni a uno e 1 all'altro; 3 giorni a uno in un mese e 3 all'altro nel mese successivo; alternanza settimanale; ecc.
La Domanda INPS
Anche dopo l'abolizione del referente unico, ogni caregiver deve presentare una propria domanda all'INPS per ottenere l'autorizzazione ai permessi sull'assistito. La domanda contiene:
- Il verbale L. 104 grave dell'assistito;
- L'autocertificazione del rapporto familiare (parentela/affinità/convivenza);
- L'autocertificazione di assistenza (effettiva presa in carico);
- Indicazione che si è consapevoli del fatto che il monte mensile è condiviso con altri eventuali caregiver autorizzati.
L'INPS verifica, autorizza e comunica al datore di lavoro l'autorizzazione attiva. Diversamente dal passato, il sistema gestionale INPS ammette oggi la coesistenza di più autorizzazioni attive sullo stesso assistito, senza richiedere a nessun caregiver di "rinunciare".
Programmazione tra Caregiver
La famiglia deve programmare in modo coordinato la fruizione dei permessi nel mese. Non c'è un meccanismo amministrativo che impedisca tecnicamente a due caregiver di chiedere 3 giorni ciascuno nello stesso mese: il tetto si applica a posteriori, e l'eccedenza viene contestata in sede di pagamento (l'INPS non liquida i giorni eccedenti).
Per evitare problemi pratici è consigliabile:
- Concordare in famiglia le giornate di ciascun caregiver all'inizio del mese;
- Comunicare al datore le giornate scelte con il consueto preavviso ragionevole;
- Tenere traccia condivisa (es. un foglio Google, un'agenda comune) per evitare doppie richieste;
- In caso di necessità imprevista, riequilibrare nel mese successivo per non sforare.
Estensione della Platea: Conviventi di Fatto
Una seconda novità rilevante del D.Lgs. 105/2022 è l'equiparazione dei conviventi di fatto al coniuge ai fini della Legge 104.
I "conviventi di fatto" sono definiti dalla L. 76/2016 (cd. legge Cirinnà): coppie di persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, che hanno provveduto alla dichiarazione anagrafica di convivenza presso il comune di residenza.
Prima del D.Lgs. 105/2022, il convivente di fatto del disabile grave non rientrava tra i familiari aventi diritto ai permessi 104 (rientrava solo il coniuge). Dal 13 agosto 2022 la situazione è cambiata: il convivente di fatto registrato anagraficamente ha pieno diritto a richiedere e fruire dei permessi mensili e del congedo straordinario biennale per assistere il proprio partner disabile grave.
Restano esclusi i conviventi "more uxorio" senza dichiarazione anagrafica: la stabilità della convivenza non è sufficiente, serve la formalizzazione presso il comune. Questo aspetto è importante: molte coppie conviventi non hanno mai presentato la dichiarazione, perché la ritenevano una formalità superflua. Per accedere alle tutele della L. 104 in qualità di convivente è invece necessario procedere alla registrazione.
Genitori di Figli Minori: Cosa Cambia (Poco)
Per i genitori di figli minori disabili gravi la riforma ha inciso meno, perché la "doppia fruizione genitoriale" era già ammessa sotto il regime precedente. Restano confermati alcuni principi fondamentali:
- Madre e padre lavoratori dipendenti possono cumulare ciascuno 3 giorni mensili sullo stesso figlio disabile minore;
- L'esclusione opera però per il caregiver "esterno" (es. nonno o zio): se i genitori hanno fruito o stanno fruendo, il nonno non può aggiungere ulteriori 3 giorni nello stesso mese;
- Le tutele per i bambini fino a 3 anni includono congedi parentali specifici e il prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino disabile (art. 33 D.Lgs. 151/2001).
La novità del D.Lgs. 105/2022 incide marginalmente per i genitori: è invece sostanziale per tutti gli altri tipi di assistenza familiare dove il referente unico era prima la regola.
Errori Comuni
L'abolizione del referente unico è una novità ancora non sempre compresa correttamente. Alcuni errori frequenti:
- "Adesso possiamo prendere 6 giorni in due": errato, il tetto resta 3 giorni per assistito;
- "Devo prima far rinunciare il referente attuale": errato, dal 13 agosto 2022 non serve nessuna rinuncia formale, basta la nuova domanda;
- "Mio fratello non vuole, quindi io non posso": errato, il diritto è autonomo. Se un fratello non vuole esercitare, l'altro può chiedere e ottenere autonomamente fino al tetto mensile;
- "Il datore può scegliere a chi dare priorità": errato, il datore non sceglie tra i caregiver autorizzati. Ogni caregiver con autorizzazione INPS attiva ha diritto pieno alle proprie giornate.
Strategia per la Famiglia
La nuova flessibilità apre opportunità organizzative concrete. Suggerimenti per famiglie con più caregiver potenziali:
- Mappare gli aventi diritto: chi tra i parenti è lavoratore dipendente e vive sufficientemente vicino da poter prestare assistenza?
- Distribuire secondo le competenze: chi è più adatto agli accompagnamenti medici? Chi alle pratiche burocratiche? Chi alla compagnia quotidiana?
- Tenere conto dei diversi orari: un part-time può alternare le ore in modo diverso da un full-time;
- Programmare a inizio mese: condividere un calendario assistenziale per evitare sovrapposizioni o lacune;
- Aggiornare a ogni cambiamento: se la situazione assistenziale evolve (es. peggioramento clinico dell'assistito, cambio di lavoro di un caregiver), riadattare la distribuzione delle giornate.
Considerazioni Finali
L'abolizione del referente unico è una di quelle riforme apparentemente "tecniche" che incidono molto nella vita reale delle famiglie con un disabile grave. Per trent'anni l'unicità del referente costringeva a rigide scelte familiari ("chi rinuncia? chi si sobbarca tutto?"). Dal 13 agosto 2022 quella rigidità è stata superata.
La riforma è ancora poco conosciuta — molti caregiver e perfino alcuni datori di lavoro continuano a ragionare con le regole pre-2022. Vale la pena, per chi si trova ad assistere un familiare disabile, verificare se la propria situazione familiare può beneficiare della nuova flessibilità: la differenza tra "uno solo che si sobbarca tutto" e "tre persone che si alternano" può essere decisiva per la sostenibilità dell'assistenza nel medio-lungo periodo.
Come sempre nelle riforme del diritto del lavoro, la conoscenza dello strumento è la condizione per usarlo: una famiglia ben informata oggi può strutturare l'assistenza in modo molto più efficiente di una che applica meccanicamente le vecchie regole.
- Articolo dedicato: Permessi 3 giorni mensili: regole base
- Articolo dedicato: Frazionamento in ore: calcolo e regole
- Articolo dedicato: Congedo straordinario biennale
- Articolo dedicato: Novità Legge 104 nel 2026
- Articolo dedicato: Differenze tra comma 1 e comma 3
❓ Domande Frequenti
Fino al 12 agosto 2022 la legge prevedeva che i 3 giorni di permesso mensile per lo stesso familiare disabile potessero essere richiesti e fruiti da un solo caregiver (con la sola eccezione dei genitori di figli minori disabili, che potevano cumularli). Se due fratelli volevano alternarsi nell'assistere la madre disabile grave, dovevano scegliere chi dei due era il "referente" e chiedere all'INPS un cambio formale per passare il diritto all'altro. Dal 13 agosto 2022, con il D.Lgs. 105/2022, questa rigidità è stata cancellata: più caregiver possono fruire alternativamente dei permessi nello stesso mese, semplicemente comunicando a INPS e datore le rispettive giornate.
Il tetto complessivo resta di 3 giorni mensili per assistito, indipendentemente dal numero di caregiver autorizzati. Due fratelli che assistono la stessa madre non possono prendere 3 giorni ciascuno (totale 6) ma devono spartirsi i 3 disponibili: 2 giorni a uno e 1 all'altro, oppure 3 a uno in un mese e 3 all'altro in quello successivo. La novità è solo la possibilità di alternarsi senza il vincolo amministrativo del referente unico.
Sì, parzialmente. Per i genitori di figli minori con handicap grave, la regola del referente unico non si applicava: entrambi i genitori potevano ottenere i 3 giorni e cumularli, in accordo con la disciplina dei congedi parentali. La novità del D.Lgs. 105/2022 generalizza questa flessibilità a tutti i caregiver: anche fratelli, figli adulti che assistono i genitori, coniugi di disabili adulti possono ora alternarsi.
Sì, dal 13 agosto 2022. Il D.Lgs. 105/2022 ha equiparato i conviventi di fatto ex L. 76/2016 (coppie di conviventi non sposati, di sesso uguale o diverso, con dichiarazione anagrafica registrata) al coniuge per tutte le tutele Legge 104, inclusi i permessi mensili e il congedo biennale. La condizione operativa è la convivenza anagrafica: i conviventi di fatto devono essere registrati nel medesimo stato di famiglia. Le coppie "more uxorio" senza formalizzazione anagrafica restano escluse.
Sì. Anche dopo l'abolizione del referente unico, ogni nuovo caregiver deve presentare una nuova domanda INPS per il riconoscimento del diritto ai permessi sull'assistito. La domanda è simile a una prima istanza: verbale L. 104 grave del familiare, autocertificazione del rapporto familiare, conferma di prestare effettivamente assistenza. La circ. INPS 39/2023 ha confermato che il sistema gestionale INPS ammette ora la coesistenza di più autorizzazioni attive sullo stesso assistito, senza necessità di rinunce o cambi formali.
No. Una volta che l'INPS ha autorizzato il diritto di un lavoratore a fruire dei permessi 104 per un assistito, il datore non può negarli con la motivazione che esiste un altro caregiver autorizzato (anche fosse un collega della stessa azienda). Il rapporto INPS-datore è bilaterale: l'INPS comunica al datore le autorizzazioni attive, il datore deve concedere i permessi nelle giornate richieste. Eventuali coincidenze problematiche di assenze contemporanee si gestiscono con normale programmazione, non con dinieghi di principio.
Guida operativa aggiornata al D.Lgs. 105/2022: nuova platea, abolizione referente unico, conviventi di fatto, congedo biennale, smart working priorità.
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