🎯 Punti Chiave di Questa Guida
- Il bonus asilo nido (art. 1 c. 355 L. 232/2016 e succ. mod.) rimborsa rette pagate ad asili nido pubblici e privati autorizzati per bambini da 0 a 3 anni
- Importo 2026 in base all'ISEE minorenni: €3.000 (ISEE ≤ €25.000), €2.500 (€25.001-€40.000), €1.500 (ISEE > €40.000 o non presentato)
- Per i nati dal 1° gennaio 2024 in famiglie con almeno un altro figlio sotto i 10 anni e ISEE ≤ €40.000 il bonus è elevato a €3.600 annui (premialità "secondo figlio")
- Erogazione in 11 mensilità da gennaio a novembre dietro presentazione delle ricevute di pagamento della retta
- Alternativa: contributo per il supporto presso la propria abitazione destinato a bambini con gravi patologie croniche, certificate da pediatra del SSN
- Domanda telematica all'INPS dal 1° gennaio con SPID/CIE/CNS, fino al 31 dicembre dell'anno o esaurimento risorse stanziate
Bonus INPS fino a €3.000 annui (€3.600 per il "secondo figlio" 2024+) per rette di asili nido pubblici/privati autorizzati per bambini 0-3 anni. Importo per scaglione ISEE; in alternativa supporto domiciliare per gravi patologie. Domanda dal 1° gennaio fino a esaurimento fondi.
Cos'è il bonus asilo nido
Il bonus asilo nido è un contributo statale erogato dall'INPS per il rimborso delle rette pagate per la frequenza di asili nido (pubblici, comunali, privati autorizzati) destinati a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. È stato introdotto dall'art. 1 c. 355 L. 232/2016 (Bilancio 2017) e progressivamente rafforzato. Per il 2026 è confermato l'impianto del 2025 con importi per scaglione ISEE e premialità per le famiglie con un secondo figlio nato dal 2024.
Importi 2026 per scaglione ISEE
| ISEE minorenni | Bonus annuo | Rata mensile (su 11 mensilità) |
|---|---|---|
| ≤ €25.000 | €3.000 | €272,72 |
| €25.001 – €40.000 | €2.500 | €227,27 |
| > €40.000 o nessun ISEE | €1.500 | €136,36 |
| "Secondo figlio" (nato dal 1°/1/2024, ISEE ≤ €40.000, fratello sotto 10 anni) | €3.600 | €327,27 |
Importante: l'ISEE da considerare è l'ISEE minorenni, calcolato includendo nel nucleo i genitori del bambino (anche se non conviventi nei casi previsti). L'ISEE ordinario non è quello giusto se i genitori sono separati o se la composizione del nucleo è particolare: il CAF deve rilasciare l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni.
Come viene erogato
L'erogazione è in 11 mensilità (gennaio-novembre): l'INPS rimborsa l'importo della retta mensile pagata fino al limite della rata mensile prevista per il proprio scaglione. Esempio: ISEE €30.000, bonus €2.500, rata mensile max €227,27. Se la retta è €350, il rimborso è €227,27 e i restanti €122,73 restano a carico. Se la retta è €180, il rimborso è limitato a €180 (non si rimborsa più di quanto pagato).
Le ricevute di pagamento della retta vanno caricate mensilmente sul portale INPS (oppure trasmesse dall'asilo aderente alla convenzione INPS). Il rimborso è accreditato sull'IBAN indicato dopo la verifica.
Supporto domiciliare (forma alternativa)
I genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni con gravi patologie croniche che impediscono la frequenza dell'asilo possono optare per il contributo per il supporto domiciliare. È un'erogazione in unica soluzione di importo pari al bonus standard del proprio scaglione ISEE. Serve una certificazione del pediatra di libera scelta del SSN attestante la grave patologia cronica e l'impossibilità di frequenza al nido.
Le due forme (asilo nido / supporto domiciliare) sono alternative nello stesso anno solare per lo stesso bambino: si sceglie nella domanda iniziale.
Requisiti per la domanda
- Cittadinanza italiana, UE, o extra-UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di rifugiato/protezione sussidiaria;
- Residenza in Italia;
- Bambino sotto i 3 anni di età al momento della frequenza (l'asilo deve essere frequentato in mesi in cui il bambino non ha ancora compiuto 3 anni);
- Asilo autorizzato al funzionamento dal Comune o dalla Regione (per nidi privati);
- Per il supporto domiciliare: certificazione patologia cronica del pediatra SSN.
Come presentare domanda
- Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS, sezione "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione";
- Indica il bambino (codice fiscale) e i genitori;
- Scegli tra "asilo nido" o "supporto domiciliare" (i due sono alternativi);
- Inserisci il codice fiscale dell'asilo, indirizzo, autorizzazione e mensilità di frequenza prevista;
- Indica l'IBAN per il rimborso (intestato a uno dei due genitori richiedenti);
- Allega ricevute di pagamento mensili (oppure il sistema le acquisisce dall'asilo se aderente alla convenzione INPS);
- Conferma e invia.
La domanda è annuale: va ripresentata ogni anno per ottenere il bonus dell'anno successivo. La data di apertura è il 1° gennaio; le risorse sono stanziate annualmente con plafond limitato e le domande sono accolte in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento.
Compatibilità con altri bonus
| Beneficio | Cumulabile con bonus asilo nido? |
|---|---|
| Assegno Unico Universale (AUU) | ✅ SÌ, sono istituti diversi |
| Bonus mamme lavoratrici (esonero contributivo) | ✅ SÌ |
| Congedo parentale retribuito | ✅ SÌ |
| Detrazione 19% spese asilo nido (max €632) | ⚠️ Solo sulla quota NON rimborsata dal bonus |
| Voucher Comune o Regione per asili | ⚠️ Verificare regolamento locale: spesso non cumulabili |
| Bonus famiglia regionali specifici | ⚠️ Verificare regolamento regionale |
Errori operativi
- Domanda tardiva: presentarla in autunno rischia l'esaurimento fondi. Presentare a gennaio;
- Asilo non autorizzato: la verifica INPS è automatica, asili abusivi non sono ammessi;
- ISEE scaduto: l'ISEE minorenni vale 1 anno solare, va rinnovato a inizio anno;
- Mancato caricamento ricevute: senza ricevuta mensile il rimborso del mese non parte;
- IBAN non intestato al genitore: deve essere uno dei due genitori richiedenti, non un'altra persona;
- Doppia presentazione: per uno stesso bambino può fare domanda solo un genitore (in caso di separazione, l'affidatario prevalente).
Conclusioni
Il bonus asilo nido è uno dei sostegni più consistenti per le famiglie con bambini piccoli: fino a €3.000 annui (€3.600 per il "secondo figlio") possono coprire una porzione significativa della retta. La presentazione tempestiva a gennaio e la presentazione dell'ISEE minorenni aggiornato sono le due mosse che massimizzano il beneficio. Verifica sempre che l'asilo scelto sia autorizzato (è un dato pubblico) e conserva tutte le ricevute mensili: la verifica INPS è automatica e il rimborso parte solo a fronte di documentazione completa.
❓ Domande Frequenti
L'importo dipende dall'ISEE minorenni: €3.000 annui con ISEE ≤ €25.000, €2.500 con ISEE tra €25.001 e €40.000, €1.500 con ISEE > €40.000 o senza ISEE. Per i nati dal 1° gennaio 2024 con un fratello/sorella sotto i 10 anni e ISEE ≤ €40.000 l'importo sale a €3.600. Il bonus è erogato a 11 rate mensili di pari importo (gennaio-novembre).
Tecnicamente no, ma se non lo presenti ricadi automaticamente nello scaglione minimo di €1.500. Conviene quindi presentare la DSU e ottenere l'ISEE minorenni in corso di validità (vale 1 anno). La presentazione si fa al CAF, al patronato o online sul portale INPS. Senza ISEE perdi €1.000-€1.500 all'anno.
Sì, purché l'asilo sia autorizzato dal Comune o dalla Regione al funzionamento (asili privati paritari/accreditati). NON sono coperti: babysitter, asili abusivi, asili familiari non riconosciuti, scuole dell'infanzia (3-6 anni). L'autorizzazione deve essere indicata nella domanda con il codice fiscale dell'asilo; l'INPS verifica con l'anagrafe asili.
Solo fino al limite mensile spalmato. Esempio: con bonus annuo di €3.000, hai €272,72 al mese (€3.000/11). Se la retta è €400/mese, il bonus copre €272,72 e il restante è a tuo carico. Se la retta è €200/mese, il rimborso è limitato all'importo effettivamente pagato (non si può "guadagnare" più della spesa). Conservare le ricevute di pagamento mensili è essenziale.
È un contributo destinato ai bambini con gravi patologie croniche impedite a frequentare l'asilo, certificate dal pediatra di base SSN. L'importo è uguale al bonus standard ma viene erogato in unica soluzione (non a rate) come "supporto presso la propria abitazione". Le due forme sono alternative: o asilo nido o supporto domiciliare, mai cumulativi nello stesso anno per lo stesso bambino.
Sì, sono istituti diversi: il bonus rimborsa la retta dell'asilo, il congedo è un'astensione retribuita dal lavoro. La compatibilità è piena. Si cumula anche con: Assegno Unico Universale (AUU), bonus mamme lavoratrici, detrazione spese asilo nido al 19% (max €632/anno) – ma su queste ultime attenzione: la detrazione fiscale spetta solo sulla parte di retta NON rimborsata dal bonus.
Dal 1° gennaio dell'anno di riferimento sul portale INPS (sezione "Bonus asilo nido"). La domanda copre uno specifico anno solare: ne va presentata una nuova ogni anno. Le risorse sono stanziate annualmente dallo Stato; la domanda è accolta in ordine di presentazione fino a esaurimento. Conviene presentarla a gennaio per non rischiare l'esaurimento del fondo.
SPID/CIE/CNS, codice fiscale del bambino, dati dell'asilo (denominazione, codice fiscale, indirizzo, autorizzazione), IBAN per il rimborso, ISEE minorenni in corso di validità (consigliato), ricevute di pagamento delle rette (da caricare mensilmente o trimestralmente). Per il supporto domiciliare: certificazione del pediatra SSN attestante la grave patologia.
Da 0 a 3 anni. Si parte dal mese di iscrizione (anche se è un mese intermedio), si interrompe al compimento dei 3 anni o al passaggio alla scuola dell'infanzia (materna). Per i nati a fine anno, il bonus copre solo i mesi residui di frequenza nell'anno di domanda.
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Iscriviti GratisLe informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).