🎯 Punti Chiave di Questa Guida
- L'art. 47 D.Lgs. 151/2001 regola il congedo per malattia del figlio: illimitato per bambini sotto i 3 anni, 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore per bambini tra 3 e 8 anni, nessun diritto retribuito (a livello di legge) per oltre 8 anni
- Il congedo è NON retribuito a livello di legge: l'INPS non eroga indennità ordinaria. Tuttavia molti CCNL prevedono integrazione retributiva totale o parziale (commercio, metalmeccanici, pubblico impiego)
- Il periodo è coperto da contributi figurativi al 100% (utili a fini pensionistici), e dà luogo alla maturazione di anzianità di servizio, ferie, 13ª (parzialmente per CCNL)
- È fruibile da entrambi i genitori dipendenti, anche contemporaneamente: i 5 giorni sono per ciascun genitore (totale 10 giorni per coppia)
- Documentazione: certificato medico del pediatra/specialista attestante la malattia del figlio, da consegnare al datore entro 2 giorni lavorativi (o secondo CCNL)
- Si applica anche a figli adottivi/affidatari: per i sotto 6 anni, congedo illimitato; tra 6 e 8 anni dall'ingresso, 5 giorni/anno per genitore
Congedo per malattia del figlio: illimitato sotto 3 anni, 5 giorni/anno per genitore tra 3 e 8 anni, nulla a livello di legge oltre 8 anni. Non retribuito per legge (con eccezioni CCNL), ma contributi figurativi al 100%. Cumulabile con altri istituti.
Cos'è il congedo per malattia del figlio
L'art. 47 D.Lgs. 151/2001 riconosce ai genitori lavoratori dipendenti il diritto a astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio. È uno strumento di tutela che opera in parallelo al congedo parentale (per esigenze generiche) ma è specifico per malattia documentata del bambino.
L'astensione è non retribuita a livello di legge: l'INPS non eroga indennità diretta. Tuttavia, il periodo è coperto da contribuzione figurativa al 100% (per il periodo legale), e molti CCNL prevedono integrazione retributiva a carico del datore.
Durata in base all'età del figlio
| Età del figlio | Durata massima | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 0 - 3 anni | Illimitata per la durata della malattia | Art. 47 c. 1 D.Lgs. 151/2001 |
| 3 - 8 anni | 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (totale 10 per coppia) | Art. 47 c. 2 D.Lgs. 151/2001 |
| Oltre 8 anni | Nessun diritto retribuito di legge (eventuali permessi CCNL o ferie) | Limite art. 47 |
Figli adottivi e affidatari
L'art. 50 D.Lgs. 151/2001 estende il congedo ai figli adottivi/affidatari, con regole adattate:
- Sotto i 6 anni dall'ingresso in famiglia: congedo illimitato (anziché 3 anni di età biologica);
- Tra 6 e 8 anni dall'ingresso in famiglia: 5 giorni lavorativi all'anno per genitore;
- Età massima del minore: il diritto si esercita comunque entro i 14 anni di età anagrafica del minore.
Retribuzione e CCNL
Il congedo è NON retribuito per legge. Tuttavia, molti CCNL prevedono integrazione totale o parziale a carico del datore. Tabella di sintesi (verificare sempre il CCNL specifico):
| CCNL | Integrazione retributiva | Età figlio |
|---|---|---|
| Commercio - Terziario | 5 giorni retribuiti l'anno per genitore | Sotto 3 anni (alcuni accordi anche fino a 8) |
| Metalmeccanici Industria | Parziale (variabile per accordo aziendale) | Sotto 3 anni |
| Pubblico impiego (Statali) | 30 giorni retribuiti l'anno per genitore | Sotto 3 anni |
| Pubblico impiego (Statali) | 5 giorni l'anno per genitore | Tra 3 e 8 anni |
| Bancari ABI | Generalmente 100% per il periodo legale | Sotto 3 anni |
| Studi professionali | Variabile per accordo | Sotto 3 anni |
| Edilizia (Cassa Edile) | Cassa Edile può prevedere integrazioni | Variabile |
Contribuzione figurativa
Indipendentemente dalla retribuzione, il periodo di congedo per malattia del figlio è coperto da contribuzione figurativa al 100% ai fini pensionistici. Significa: anche se non percepisci stipendio, il periodo conta integralmente per anzianità contributiva e per il calcolo della pensione futura.
Procedura di richiesta
- Comunicazione al datore: avviso telefonico o per messaggio appena emerge la malattia (entro l'inizio del turno o entro 1 ora);
- Visita pediatrica: il pediatra di base SSN o altro medico curante valuta il bambino e rilascia certificato;
- Certificato medico: trasmesso telematicamente al datore (Sistema TS) o consegnato in copia entro 2 giorni lavorativi (termine di legge, salvo CCNL);
- Comunicazione INPS: per i casi in cui il datore lo richiede (es. anticipo indennità per CCNL), via UniEmens;
- Conservazione del certificato per 5 anni (in caso di accertamento INPS).
Cumulo con altri istituti
| Istituto | Cumulabile? | Note |
|---|---|---|
| Congedo parentale ordinario | ✅ SÌ | In giorni diversi: parentale per esigenze generiche, malattia per malattia documentata |
| Riposi giornalieri allattamento | ✅ SÌ | Sotto 1 anno del bambino, in giorni di rientro al lavoro |
| Permessi 104 figli minori disabili | ✅ SÌ | Per casi di disabilità grave certificata |
| Permessi 104 lavoratore (se anche disabile) | ✅ SÌ | Cumulati i diritti |
| Ferie e ROL | ⚠️ Si fruisce o l'uno o l'altro | Se hai esaurito i 5 giorni e il bambino è ancora ammalato |
| Smart working | ⚠️ Compatibile | Se la malattia non richiede assistenza intensiva, puoi lavorare da casa |
| Aspettativa non retribuita | ✅ SÌ | Per assenze prolungate oltre i diritti specifici |
Fruizione contemporanea dei due genitori
I 5 giorni l'anno per genitore sono individuali: ciascuno ha i suoi 5 giorni. Possono essere fruiti:
- Contemporaneamente (entrambi i genitori a casa nello stesso giorno): è lecito;
- Alternativamente (un giorno tu, un giorno il coniuge);
- In modo asimmetrico (es. tu fruisci di 4 giorni, il coniuge di 1).
Per malattia gravi del bambino (es. ospedalizzazione, intervento chirurgico, malattia oncologica), il cumulo dei 10 giorni totali può non bastare: in tal caso, valutare con patronato il congedo straordinario L. 104 (se la condizione è di disabilità grave certificata) o l'aspettativa.
Malattie gravi del figlio: tutele aggiuntive
Per malattie gravi e prolungate (oncologiche, croniche, post-incidentali) che superano i diritti standard, esistono tutele aggiuntive:
- Congedo straordinario L. 104 art. 42 c. 5: 2 anni nella vita lavorativa al 100%, se il figlio è certificato disabile grave;
- Congedo per cure oncologiche del figlio: in alcuni CCNL e in via giurisprudenziale (Cass. 2023), riconosciuto un congedo specifico al 100% per terapie del figlio;
- Aspettativa non retribuita: per assenze prolungate (mesi/anni) senza copertura retributiva ma con conservazione del posto;
- Smart working: priorità di legge per genitori di figli minori, anche per casi di malattia (vedi articolo specifico);
- Permessi 104 figli minori disabili: 3 giorni/mese se la malattia rientra nella disabilità grave.
Errori operativi
- Non avvisare il datore tempestivamente: ritardo nell'avviso può configurare assenza ingiustificata;
- Non far rilasciare il certificato dal pediatra: senza certificato il datore può non riconoscere il congedo;
- Confondere con malattia personale: il certificato è per il bambino, non per il genitore;
- Superare i 5 giorni l'anno tra 3 e 8 anni: oltre il limite, l'assenza diventa "ingiustificata" salvo ferie/permessi/aspettativa;
- Non comunicare il rientro: comunicare al datore quando il bambino è guarito e si rientra al lavoro;
- Non documentare per anni successivi: conservare i certificati per 5 anni in caso di verifiche INPS.
Conclusioni
Il congedo per malattia del figlio è una tutela asimmetrica per età: generosa nei primi 3 anni (illimitata), ridotta tra 3 e 8 anni (5 giorni/anno per genitore), inesistente oltre. Per i bambini più grandi, restano ferie, ROL e permessi CCNL come strumenti di gestione delle assenze. La contribuzione figurativa al 100% è un'importante tutela "invisibile": il periodo conta per la pensione anche se non percepisci stipendio. Per le situazioni gravi e prolungate, valuta sempre con il patronato gli strumenti aggiuntivi (104, congedo straordinario, aspettativa). E ricordati: la priorità del datore alle richieste motivate da assistenza familiare è sempre più radicata nella giurisprudenza, e i CCNL evolvono verso integrazioni retributive: verifica periodicamente le novità del tuo contratto collettivo.
❓ Domande Frequenti
Per figli sotto i 3 anni, il congedo per malattia del figlio è illimitato: puoi assentarti per tutta la durata della malattia, anche per settimane o mesi. Non c'è tetto di legge. Il congedo non è retribuito a livello di legge ma molti CCNL prevedono integrazione totale o parziale. È coperto da contribuzione figurativa al 100%. Il diritto si esercita di volta in volta, presentando certificato medico del pediatra. Anche tuo coniuge può assentarsi (anche negli stessi giorni).
Per figli tra 3 e 8 anni, hai diritto a 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Quindi tu hai 5 giorni, anche tuo coniuge ne ha altri 5: totale 10 giorni l'anno per coppia. I giorni si contano in lavorativi, non in calendario: 5 giorni di sciopero, ferie o festività non si computano. I giorni non si accumulano da un anno all'altro: se nel 2026 ne usi solo 2, gli altri 3 sono persi. Sopra gli 8 anni, il diritto retribuito decade (salvo CCNL).
NO a livello di legge: l'art. 47 D.Lgs. 151/2001 prevede astensione dal lavoro non retribuita. Tuttavia molti CCNL prevedono integrazione retributiva, totale o parziale: CCNL Commercio: 5 giorni retribuiti per malattia figlio sotto 3 anni; Metalmeccanici Industria: parziale; Pubblico impiego: 30 giorni retribuiti l'anno per malattia figlio sotto 3 anni; Bancari: tipicamente 100% per i giorni di assenza. Verifica nel tuo CCNL all'articolo "Malattia del figlio" o "Tutela genitori".
Certificato medico del pediatra di base SSN o di altro medico curante, da presentare al datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi dall'inizio dell'assenza (o secondo termine CCNL). Il certificato deve indicare: diagnosi (anche generica, non si entra nei dettagli per privacy), periodo prognostico (es. "5 giorni di astensione necessaria"), codice fiscale del bambino, firma e timbro del medico. Se il medico lo invia telematicamente al datore con SAC (Sistema TS), basta annotare il numero protocollo.
Sì, se il pediatra prescrive una prognosi di 5 giorni o più, puoi assentarti continuativamente. La normativa non impone frazionamento: i 5 giorni sono complessivi all'anno e fruibili anche in unico periodo. Esempio: tuo figlio ha la varicella con prognosi di 7 giorni → tu fruisci dei tuoi 5 giorni (limite individuale) + tuo coniuge dei suoi 5 giorni (totale 10 giorni). I 2 giorni residui di malattia oltre i 10 totali sono a carico di ferie, ROL, o congedo non retribuito.
Sì, sono istituti diversi e cumulabili. Il congedo per malattia del figlio (5 giorni/anno per genitore) è specifico per malattia documentata. Il congedo parentale (10 mesi tra i due) è generico per esigenze familiari. Si possono usare entrambi, anche nello stesso anno. Esempio: tuo figlio ha avuto 3 episodi di malattia (3+2+1 = 6 giorni totali) → 5 giorni li copri con malattia figlio, 1 giorno con parentale ordinario al 30%.
L'art. 50 D.Lgs. 151/2001 estende il congedo per malattia del figlio adottivo/affidatario: per bambini sotto i 6 anni dall'ingresso in famiglia, il congedo è illimitato; per quelli tra 6 e 8 anni, sono 5 giorni lavorativi all'anno per genitore. La logica è simile al biologico, ma il "punto zero" è l'ingresso del minore in famiglia, non la nascita. Esempio: bambino adottato a 6 anni → fino ai 14 anni dall'adozione c'è diritto ai 5 giorni l'anno (dato che si applicano i 6+8 = 14 anni totali).
A livello di legge: NO. Sopra gli 8 anni di età, il diritto al congedo retribuito (per CCNL) o non retribuito (per legge) decade. Ti restano: ferie, ROL, permessi retribuiti CCNL per le tue assenze, oppure il congedo parentale residuo (se hai mensilità non fruite, fino ai 12 anni del figlio). Eccezione: se il bambino ha disabilità grave (L. 104 art. 3 c. 3), valgono i permessi 104 in qualsiasi età. Se la malattia è particolarmente grave (oncologica, ricovero), alcuni CCNL prevedono permessi straordinari.
Per il congedo per malattia del figlio, l'INPS non eroga indennità ordinaria (a differenza della maternità o del parentale). Tuttavia copre i contributi figurativi al 100%: il periodo conta integralmente ai fini pensionistici. Se il tuo CCNL prevede integrazione retributiva, è il datore di lavoro a versarla (a proprio carico, non come anticipo INPS). Per situazioni gravi e prolungate (es. malattia oncologica del figlio), valuta con patronato la richiesta di congedo straordinario L. 104 al 100% (se la condizione è di disabilità grave certificata).
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Iscriviti GratisLe informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).