Congedo per Malattia del Figlio: Sotto 3 Anni Illimitato, 3-8 Anni 5 Giorni l'Anno, Procedura

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 9 min di lettura 📊 947 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • L'art. 47 D.Lgs. 151/2001 regola il congedo per malattia del figlio: illimitato per bambini sotto i 3 anni, 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore per bambini tra 3 e 8 anni, nessun diritto retribuito (a livello di legge) per oltre 8 anni
  • Il congedo è NON retribuito a livello di legge: l'INPS non eroga indennità ordinaria. Tuttavia molti CCNL prevedono integrazione retributiva totale o parziale (commercio, metalmeccanici, pubblico impiego)
  • Il periodo è coperto da contributi figurativi al 100% (utili a fini pensionistici), e dà luogo alla maturazione di anzianità di servizio, ferie, 13ª (parzialmente per CCNL)
  • È fruibile da entrambi i genitori dipendenti, anche contemporaneamente: i 5 giorni sono per ciascun genitore (totale 10 giorni per coppia)
  • Documentazione: certificato medico del pediatra/specialista attestante la malattia del figlio, da consegnare al datore entro 2 giorni lavorativi (o secondo CCNL)
  • Si applica anche a figli adottivi/affidatari: per i sotto 6 anni, congedo illimitato; tra 6 e 8 anni dall'ingresso, 5 giorni/anno per genitore
📌 In due righe

Congedo per malattia del figlio: illimitato sotto 3 anni, 5 giorni/anno per genitore tra 3 e 8 anni, nulla a livello di legge oltre 8 anni. Non retribuito per legge (con eccezioni CCNL), ma contributi figurativi al 100%. Cumulabile con altri istituti.

Cos'è il congedo per malattia del figlio

L'art. 47 D.Lgs. 151/2001 riconosce ai genitori lavoratori dipendenti il diritto a astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio. È uno strumento di tutela che opera in parallelo al congedo parentale (per esigenze generiche) ma è specifico per malattia documentata del bambino.

L'astensione è non retribuita a livello di legge: l'INPS non eroga indennità diretta. Tuttavia, il periodo è coperto da contribuzione figurativa al 100% (per il periodo legale), e molti CCNL prevedono integrazione retributiva a carico del datore.

Durata in base all'età del figlio

Età del figlioDurata massimaRiferimento normativo
0 - 3 anniIllimitata per la durata della malattiaArt. 47 c. 1 D.Lgs. 151/2001
3 - 8 anni5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (totale 10 per coppia)Art. 47 c. 2 D.Lgs. 151/2001
Oltre 8 anniNessun diritto retribuito di legge (eventuali permessi CCNL o ferie)Limite art. 47

Figli adottivi e affidatari

L'art. 50 D.Lgs. 151/2001 estende il congedo ai figli adottivi/affidatari, con regole adattate:

  • Sotto i 6 anni dall'ingresso in famiglia: congedo illimitato (anziché 3 anni di età biologica);
  • Tra 6 e 8 anni dall'ingresso in famiglia: 5 giorni lavorativi all'anno per genitore;
  • Età massima del minore: il diritto si esercita comunque entro i 14 anni di età anagrafica del minore.

Retribuzione e CCNL

Il congedo è NON retribuito per legge. Tuttavia, molti CCNL prevedono integrazione totale o parziale a carico del datore. Tabella di sintesi (verificare sempre il CCNL specifico):

CCNLIntegrazione retributivaEtà figlio
Commercio - Terziario5 giorni retribuiti l'anno per genitoreSotto 3 anni (alcuni accordi anche fino a 8)
Metalmeccanici IndustriaParziale (variabile per accordo aziendale)Sotto 3 anni
Pubblico impiego (Statali)30 giorni retribuiti l'anno per genitoreSotto 3 anni
Pubblico impiego (Statali)5 giorni l'anno per genitoreTra 3 e 8 anni
Bancari ABIGeneralmente 100% per il periodo legaleSotto 3 anni
Studi professionaliVariabile per accordoSotto 3 anni
Edilizia (Cassa Edile)Cassa Edile può prevedere integrazioniVariabile

Contribuzione figurativa

Indipendentemente dalla retribuzione, il periodo di congedo per malattia del figlio è coperto da contribuzione figurativa al 100% ai fini pensionistici. Significa: anche se non percepisci stipendio, il periodo conta integralmente per anzianità contributiva e per il calcolo della pensione futura.

Procedura di richiesta

  1. Comunicazione al datore: avviso telefonico o per messaggio appena emerge la malattia (entro l'inizio del turno o entro 1 ora);
  2. Visita pediatrica: il pediatra di base SSN o altro medico curante valuta il bambino e rilascia certificato;
  3. Certificato medico: trasmesso telematicamente al datore (Sistema TS) o consegnato in copia entro 2 giorni lavorativi (termine di legge, salvo CCNL);
  4. Comunicazione INPS: per i casi in cui il datore lo richiede (es. anticipo indennità per CCNL), via UniEmens;
  5. Conservazione del certificato per 5 anni (in caso di accertamento INPS).

Cumulo con altri istituti

IstitutoCumulabile?Note
Congedo parentale ordinario✅ SÌIn giorni diversi: parentale per esigenze generiche, malattia per malattia documentata
Riposi giornalieri allattamento✅ SÌSotto 1 anno del bambino, in giorni di rientro al lavoro
Permessi 104 figli minori disabili✅ SÌPer casi di disabilità grave certificata
Permessi 104 lavoratore (se anche disabile)✅ SÌCumulati i diritti
Ferie e ROL⚠️ Si fruisce o l'uno o l'altroSe hai esaurito i 5 giorni e il bambino è ancora ammalato
Smart working⚠️ CompatibileSe la malattia non richiede assistenza intensiva, puoi lavorare da casa
Aspettativa non retribuita✅ SÌPer assenze prolungate oltre i diritti specifici

Fruizione contemporanea dei due genitori

I 5 giorni l'anno per genitore sono individuali: ciascuno ha i suoi 5 giorni. Possono essere fruiti:

  • Contemporaneamente (entrambi i genitori a casa nello stesso giorno): è lecito;
  • Alternativamente (un giorno tu, un giorno il coniuge);
  • In modo asimmetrico (es. tu fruisci di 4 giorni, il coniuge di 1).

Per malattia gravi del bambino (es. ospedalizzazione, intervento chirurgico, malattia oncologica), il cumulo dei 10 giorni totali può non bastare: in tal caso, valutare con patronato il congedo straordinario L. 104 (se la condizione è di disabilità grave certificata) o l'aspettativa.

Malattie gravi del figlio: tutele aggiuntive

Per malattie gravi e prolungate (oncologiche, croniche, post-incidentali) che superano i diritti standard, esistono tutele aggiuntive:

  • Congedo straordinario L. 104 art. 42 c. 5: 2 anni nella vita lavorativa al 100%, se il figlio è certificato disabile grave;
  • Congedo per cure oncologiche del figlio: in alcuni CCNL e in via giurisprudenziale (Cass. 2023), riconosciuto un congedo specifico al 100% per terapie del figlio;
  • Aspettativa non retribuita: per assenze prolungate (mesi/anni) senza copertura retributiva ma con conservazione del posto;
  • Smart working: priorità di legge per genitori di figli minori, anche per casi di malattia (vedi articolo specifico);
  • Permessi 104 figli minori disabili: 3 giorni/mese se la malattia rientra nella disabilità grave.

Errori operativi

⚠️ Cosa NON fare
  • Non avvisare il datore tempestivamente: ritardo nell'avviso può configurare assenza ingiustificata;
  • Non far rilasciare il certificato dal pediatra: senza certificato il datore può non riconoscere il congedo;
  • Confondere con malattia personale: il certificato è per il bambino, non per il genitore;
  • Superare i 5 giorni l'anno tra 3 e 8 anni: oltre il limite, l'assenza diventa "ingiustificata" salvo ferie/permessi/aspettativa;
  • Non comunicare il rientro: comunicare al datore quando il bambino è guarito e si rientra al lavoro;
  • Non documentare per anni successivi: conservare i certificati per 5 anni in caso di verifiche INPS.

Conclusioni

Il congedo per malattia del figlio è una tutela asimmetrica per età: generosa nei primi 3 anni (illimitata), ridotta tra 3 e 8 anni (5 giorni/anno per genitore), inesistente oltre. Per i bambini più grandi, restano ferie, ROL e permessi CCNL come strumenti di gestione delle assenze. La contribuzione figurativa al 100% è un'importante tutela "invisibile": il periodo conta per la pensione anche se non percepisci stipendio. Per le situazioni gravi e prolungate, valuta sempre con il patronato gli strumenti aggiuntivi (104, congedo straordinario, aspettativa). E ricordati: la priorità del datore alle richieste motivate da assistenza familiare è sempre più radicata nella giurisprudenza, e i CCNL evolvono verso integrazioni retributive: verifica periodicamente le novità del tuo contratto collettivo.

❓ Domande Frequenti

Per figli sotto i 3 anni, il congedo per malattia del figlio è illimitato: puoi assentarti per tutta la durata della malattia, anche per settimane o mesi. Non c'è tetto di legge. Il congedo non è retribuito a livello di legge ma molti CCNL prevedono integrazione totale o parziale. È coperto da contribuzione figurativa al 100%. Il diritto si esercita di volta in volta, presentando certificato medico del pediatra. Anche tuo coniuge può assentarsi (anche negli stessi giorni).

Per figli tra 3 e 8 anni, hai diritto a 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Quindi tu hai 5 giorni, anche tuo coniuge ne ha altri 5: totale 10 giorni l'anno per coppia. I giorni si contano in lavorativi, non in calendario: 5 giorni di sciopero, ferie o festività non si computano. I giorni non si accumulano da un anno all'altro: se nel 2026 ne usi solo 2, gli altri 3 sono persi. Sopra gli 8 anni, il diritto retribuito decade (salvo CCNL).

NO a livello di legge: l'art. 47 D.Lgs. 151/2001 prevede astensione dal lavoro non retribuita. Tuttavia molti CCNL prevedono integrazione retributiva, totale o parziale: CCNL Commercio: 5 giorni retribuiti per malattia figlio sotto 3 anni; Metalmeccanici Industria: parziale; Pubblico impiego: 30 giorni retribuiti l'anno per malattia figlio sotto 3 anni; Bancari: tipicamente 100% per i giorni di assenza. Verifica nel tuo CCNL all'articolo "Malattia del figlio" o "Tutela genitori".

Certificato medico del pediatra di base SSN o di altro medico curante, da presentare al datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi dall'inizio dell'assenza (o secondo termine CCNL). Il certificato deve indicare: diagnosi (anche generica, non si entra nei dettagli per privacy), periodo prognostico (es. "5 giorni di astensione necessaria"), codice fiscale del bambino, firma e timbro del medico. Se il medico lo invia telematicamente al datore con SAC (Sistema TS), basta annotare il numero protocollo.

Sì, se il pediatra prescrive una prognosi di 5 giorni o più, puoi assentarti continuativamente. La normativa non impone frazionamento: i 5 giorni sono complessivi all'anno e fruibili anche in unico periodo. Esempio: tuo figlio ha la varicella con prognosi di 7 giorni → tu fruisci dei tuoi 5 giorni (limite individuale) + tuo coniuge dei suoi 5 giorni (totale 10 giorni). I 2 giorni residui di malattia oltre i 10 totali sono a carico di ferie, ROL, o congedo non retribuito.

Sì, sono istituti diversi e cumulabili. Il congedo per malattia del figlio (5 giorni/anno per genitore) è specifico per malattia documentata. Il congedo parentale (10 mesi tra i due) è generico per esigenze familiari. Si possono usare entrambi, anche nello stesso anno. Esempio: tuo figlio ha avuto 3 episodi di malattia (3+2+1 = 6 giorni totali) → 5 giorni li copri con malattia figlio, 1 giorno con parentale ordinario al 30%.

L'art. 50 D.Lgs. 151/2001 estende il congedo per malattia del figlio adottivo/affidatario: per bambini sotto i 6 anni dall'ingresso in famiglia, il congedo è illimitato; per quelli tra 6 e 8 anni, sono 5 giorni lavorativi all'anno per genitore. La logica è simile al biologico, ma il "punto zero" è l'ingresso del minore in famiglia, non la nascita. Esempio: bambino adottato a 6 anni → fino ai 14 anni dall'adozione c'è diritto ai 5 giorni l'anno (dato che si applicano i 6+8 = 14 anni totali).

A livello di legge: NO. Sopra gli 8 anni di età, il diritto al congedo retribuito (per CCNL) o non retribuito (per legge) decade. Ti restano: ferie, ROL, permessi retribuiti CCNL per le tue assenze, oppure il congedo parentale residuo (se hai mensilità non fruite, fino ai 12 anni del figlio). Eccezione: se il bambino ha disabilità grave (L. 104 art. 3 c. 3), valgono i permessi 104 in qualsiasi età. Se la malattia è particolarmente grave (oncologica, ricovero), alcuni CCNL prevedono permessi straordinari.

Per il congedo per malattia del figlio, l'INPS non eroga indennità ordinaria (a differenza della maternità o del parentale). Tuttavia copre i contributi figurativi al 100%: il periodo conta integralmente ai fini pensionistici. Se il tuo CCNL prevede integrazione retributiva, è il datore di lavoro a versarla (a proprio carico, non come anticipo INPS). Per situazioni gravi e prolungate (es. malattia oncologica del figlio), valuta con patronato la richiesta di congedo straordinario L. 104 al 100% (se la condizione è di disabilità grave certificata).

📚 Diritti dei Genitori Lavoratori: Manuale Pratico

Guida operativa a tutti i congedi e permessi per assistenza ai figli: malattia, scuola, eventi, terapie.

Vedi su Amazon →

Questo articolo contiene link di affiliazione. Se acquisti tramite i nostri link, potremmo ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.

📬

Non Perderti le Prossime Guide

Ricevi aggiornamenti normativi e nuove guide gratuite. Niente spam.

Iscriviti Gratis
⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).