Congedo Paternità 2026: 10 Giorni Obbligatori più Facoltativo

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 9 min di lettura 📊 767 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi (consecutivi o frazionabili) al 100% della retribuzione, fruibile dai 2 mesi precedenti al parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita
  • Il congedo è disciplinato dall'art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158 "Work-Life Balance"
  • L'indennità è del 100% della retribuzione media giornaliera (RMG): la copertura è completa, senza riduzioni dell'80% tipiche di altri congedi parentali
  • Il congedo è cumulabile con il congedo facoltativo (1 giorno aggiuntivo, fruibile entro 5 mesi dal parto, in alternativa al congedo della madre)
  • In caso di parto plurimo (gemelli), il congedo obbligatorio raddoppia a 20 giorni; per parti trigemini o oltre, si applica un meccanismo di proporzionalità
  • Per i lavoratori dipendenti del settore privato il congedo è retribuito direttamente dall'INPS in conguaglio col datore; nel pubblico impiego è erogato direttamente dall'amministrazione
📌 In due righe

Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi al 100% della retribuzione, fruibile dai 2 mesi prima del parto fino ai 5 mesi successivi. Cumulabile con 1 giorno facoltativo. Disciplina: art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. 105/2022 (direttiva UE Work-Life Balance).

L'evoluzione del congedo paternità

Il congedo di paternità in Italia ha avuto questa evoluzione:

  • 2012-2017: 1 giorno obbligatorio + 2 facoltativi (L. 92/2012);
  • 2018: 4 giorni obbligatori + 1 facoltativo;
  • 2019-2020: 5-7 giorni obbligatori (incrementi annuali);
  • 2021: 10 giorni obbligatori + 1 facoltativo (L. 178/2020);
  • 2022 (dal 13 agosto): 10 giorni obbligatori "strutturalizzati" come diritto soggettivo del padre lavoratore con il D.Lgs. 105/2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1158 "Work-Life Balance".

La struttura attuale è confermata dalla L. 207/2024 (Bilancio 2025) anche per il 2026.

Durata e modalità di fruizione

TipologiaDurataIndennitàNote
Congedo obbligatorio10 giorni100%Frazionabile, dai 2 mesi prima ai 5 mesi dopo il parto
Congedo obbligatorio (parto gemellare)20 giorni100%Raddoppio per gemelli
Congedo facoltativo1 giorno100%Solo se utilizzato in alternativa a 1 gg di congedo della madre
Congedo per morte madre o grave infermità3 mesi (intero post-parto materno)80%Solo in caso di impedimento della madre

La finestra di fruizione

Il congedo obbligatorio si fruisce dai 2 mesi prima del parto presunto ai 5 mesi successivi alla nascita. Periodo totale: circa 7 mesi. La frazionabilità in giorni singoli o gruppi di giorni permette di pianificare la fruizione nei momenti di maggiore necessità: nascita, primi giorni a casa, visite pediatriche, supporto alla madre nei mesi più difficili.

L'indennità al 100%

L'indennità è del 100% della retribuzione media giornaliera. La RMG si calcola sulle ultime 4 settimane di lavoro retribuito. La copertura include:

  • Retribuzione base (paga oraria × ore);
  • Indennità contrattuali fisse (turno, anzianità, qualifica);
  • Mensilità aggiuntive ratei (tredicesima, quattordicesima);
  • Premi di risultato non discrezionali (se cadono nel periodo).

Sono esclusi: straordinari occasionali, bonus discrezionali, premi una tantum non collegati a obiettivi.

Sull'indennità si applicano le ritenute IRPEF e i contributi a carico del lavoratore (9,19%, ridotto dall'esonero contributivo): il netto a casa è quello "ordinario" che riceveresti per gli stessi giorni di lavoro effettivo.

Procedura per la richiesta

  1. Comunicazione al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso (per ogni frazione di fruizione);
  2. Comunicazione INPS tramite portale o tramite il datore di lavoro (di norma il datore comunica direttamente l'INPS);
  3. Allegare certificato di nascita o documento equivalente (per le fruizioni post-parto);
  4. Per fruizioni anticipate (pre-parto), allegare certificato di gravidanza con data presunta del parto;
  5. L'INPS calcola l'indennità e la versa al datore (per il privato) o direttamente al dipendente (per il pubblico impiego).

Per i settori privati, il datore anticipa l'indennità in busta paga e la riceve poi in conguaglio dall'INPS tramite UniEmens. Il lavoratore non vede differenze nella busta paga del mese.

Diritti al rientro

  • Stessa mansione e stessa sede di lavoro pre-congedo;
  • Computo del periodo di congedo come servizio effettivo per anzianità, ferie, TFR, premi di anzianità;
  • Divieto di trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi (anti-discriminazione);
  • Eventuale richiesta di part-time al rientro (regolata dai CCNL specifici).

Paternità alternativa al congedo materno

L'art. 28 D.Lgs. 151/2001 prevede un'altra forma di congedo per il padre, in alternativa alla madre, in casi specifici:

  • Decesso o grave infermità della madre: il padre può fruire del periodo post-parto residuo (fino a 3 mesi);
  • Abbandono o non riconoscimento del bambino da parte della madre: stesso diritto;
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre: il padre fruisce del congedo come se fosse la madre.

In questi casi l'indennità è dell'80% della retribuzione (come la maternità ordinaria della madre) e la durata è quella residuale del congedo materno (di norma 3 mesi).

Cosa fare se il datore rifiuta

Il congedo di paternità è un diritto soggettivo: il datore non può rifiutarlo né condizionarlo. Tentativi di rifiuto, pressione informale a non chiederlo, sanzioni mascherate al rientro sono comportamenti antidiscriminatori sanzionabili. Strumenti:

  1. Diffida formale via PEC al datore con richiesta di concessione del congedo;
  2. Segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per vigilanza (gratuito);
  3. Ricorso al giudice del lavoro in caso di danno effettivo (ritenute, demansionamento, sanzioni).

Il quadro europeo

L'Italia con i 10 giorni si colloca nella media UE, ma sotto i livelli di Spagna (16 settimane di paternità) e Francia (28 giorni). La direttiva UE 2019/1158 fissa il minimo a 10 giorni, ma molti Stati membri stanno superando largamente questo standard come scelta di politica della famiglia. Il dibattito italiano è aperto: diverse proposte di legge prevedono l'estensione a 4-12 settimane di paternità obbligatoria al 100% nei prossimi anni.

Riepilogo operativo

I 10 giorni di congedo paternità obbligatorio sono un diritto pieno del padre lavoratore dipendente, con copertura economica al 100%. La pianificazione della fruizione (consecutiva o frazionata) dipende dalle esigenze familiari: la maggior parte dei padri li usa nei primi 30 giorni dalla nascita. Importante: comunicare al datore con preavviso adeguato e documentare con certificato di nascita. Il datore non può rifiutare né intimorire: in caso di problemi, attivare patronato sindacale o Ispettorato del Lavoro.

❓ Domande Frequenti

Sì, fino a 2 mesi prima del parto presunto. È un'opzione utile se la madre ha avuto problemi di gravidanza e serve assistenza nelle ultime settimane. La fruizione anticipata richiede la presentazione del certificato di gravidanza al datore di lavoro, con indicazione della data presunta del parto.

Sì. Il congedo è frazionabile in singoli giorni all'interno della finestra dei 5 mesi successivi al parto. Esempio: 3 giorni alla nascita per gestire l'arrivo a casa, 4 giorni nel terzo mese per supportare la madre, 3 giorni nel quinto mese per le visite pediatriche. La frazionabilità è regolata dal CCNL: alcuni richiedono almeno 1 settimana di preavviso al datore per ogni frazione.

Almeno 5 giorni di preavviso al datore di lavoro (art. 27-bis c. 4 D.Lgs. 151/2001). Per le fruizioni urgenti (es. ricovero della madre, parto prematuro), il preavviso è ridotto al "tempo strettamente necessario" e può essere comunicato anche per via telefonica/PEC con regolarizzazione successiva.

No, il congedo dell'art. 27-bis spetta solo ai lavoratori dipendenti (settore privato e pubblico). Per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS esiste un'indennità di paternità specifica (art. 64 D.Lgs. 151/2001) ma non un "congedo obbligatorio" di 10 giorni. Per gli autonomi non c'è alcuna indennità: l'indennità è strutturata sul rapporto di dipendenza.

Il congedo obbligatorio raddoppia a 20 giorni per il parto gemellare. Per parti trigemini o oltre, la circolare INPS 130/2022 prevede ulteriori incrementi proporzionali (regola interpretativa: +50% per ogni figlio oltre il secondo). I 20 giorni gemellari sono sempre fruibili entro i 5 mesi dalla nascita, frazionabili.

Sì, al 100% della retribuzione media giornaliera. Tre punti di attenzione: (1) la RMG si calcola sulle ultime 4 settimane di lavoro retribuito; (2) sono comprese le componenti fisse (mensilità, indennità contrattuali) ma escluse le componenti variabili discrezionali (premi, straordinari occasionali); (3) sull'indennità si applicano IRPEF e contributi standard, quindi il netto a casa è quello "ordinario" della retribuzione lorda di riferimento.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).