🎯 Punti Chiave di Questa Guida
- L'art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (introdotto dal D.Lgs. 105/2022) riconosce al padre lavoratore dipendente 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuito al 100% dall'INPS
- Il congedo è autonomo: si fruisce indipendentemente dalla scelta della madre e non è sostitutivo del congedo "alternativo" (che spetta in casi di decesso/affidamento esclusivo)
- Si fruisce entro 5 mesi dalla nascita del bambino (anche prima della nascita: 2 dei 10 giorni possono essere usati nei 2 mesi pre-parto)
- In caso di parto plurimo (gemelli o più) il congedo è elevato a 20 giorni lavorativi
- Spetta anche in caso di morte perinatale, aborto oltre il 180° giorno, adozione e affidamento (in alternativa al congedo di paternità "alternativo")
- Il datore deve essere informato con almeno 5 giorni di preavviso (salvo cause di forza maggiore); la fruizione è obbligatoria per il padre — non vi può rinunciare a fronte di compensi monetari
Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo paternità obbligatorio, retribuito al 100% INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. 20 giorni in caso di parto plurimo. Anche per parto morto, aborto >180 gg, adozione. Il datore non può rifiutare.
Evoluzione normativa
Il congedo di paternità obbligatorio nasce come misura sperimentale nel 2012 (L. 92/2012, c.d. "Riforma Fornero") con 1 giorno obbligatorio + 2 facoltativi. Il D.Lgs. 105/2022 (in attuazione della direttiva UE 2019/1158, c.d. "Work-Life Balance") ha riformato profondamente l'istituto introducendo:
- 10 giorni obbligatori retribuiti al 100% (con possibilità di estensione a 20 in caso di parto plurimo);
- Fruizione anche prima della nascita (2 giorni nei 2 mesi pre-parto);
- Estensione a casi speciali: parto morto, aborto >180 gg, adozione e affidamento;
- Ridenominazione: da "facoltativo" a "obbligatorio" (a sottolineare il carattere indispensabile e non rinunciabile).
L'attuale disciplina è all'art. 27-bis D.Lgs. 151/2001.
La natura "obbligatoria"
L'aggettivo "obbligatorio" ha duplice valenza:
- Obbligatorio per il datore: non può negare il congedo né sostituirlo con compensi monetari;
- Obbligatorio per il lavoratore: il congedo è un diritto-dovere; la rinuncia espressa è inefficace; il padre dovrebbe fruirne (anche se in pratica non c'è sanzione per il padre che non lo fruisce).
La ratio: incentivare la condivisione delle responsabilità genitoriali, contrastare la "tradizione" italiana di delegare l'assistenza al neonato esclusivamente alla madre.
Durata e parto plurimo
| Tipo di parto | Durata congedo |
|---|---|
| Parto singolo | 10 giorni lavorativi |
| Parto plurimo (gemelli, trigemini, ecc.) | 20 giorni lavorativi |
I giorni si computano in giornate lavorative (escluse festività e domeniche). Per lavoratori a turni, si conta il numero di turni di lavoro programmati nel periodo.
Quando fruire
Il congedo si fruisce:
- Entro 5 mesi dalla nascita del bambino;
- Anche prima della nascita: fino a 2 giorni dei 10 possono essere usati nei 2 mesi che precedono la data presunta del parto;
- A giornate intere (non a ore, salvo CCNL specifici);
- Frazionabile: i 10 giorni possono essere fruiti consecutivamente o spezzettati in più periodi;
- Anche dopo i 5 mesi in caso di ricovero del neonato (rinvio fino al ritorno a casa).
- Tutto subito: 10 giorni dalla nascita per essere a casa nei primi giorni post-parto e supportare la madre;
- Frazionato: 5 giorni alla nascita + 5 giorni dopo 2 mesi (per coprire le visite mediche o il rientro al lavoro della madre dopo congedo flessibile);
- Pre + post: 2 giorni prima del parto (visite, organizzazione) + 8 giorni alla nascita;
- Coordinato col congedo della madre: prendere i giorni quando la madre rientra al lavoro per gestire il bambino.
Casi speciali
Morte perinatale e aborto
L'art. 27-bis prevede esplicitamente che il congedo spetti anche in caso di:
- Morte del bambino durante il parto o subito dopo (entro 28 giorni di vita);
- Aborto spontaneo o terapeutico oltre il 180° giorno di gestazione: la legge equipara questo evento al parto a fini di tutela;
- Morte intrauterina dopo il 180° giorno.
La ratio: il padre ha bisogno di tempo per il lutto, il sostegno alla madre e gli adempimenti burocratici (registrazione, eventuale funerale).
Adozione e affidamento
I 10 giorni spettano anche al padre adottivo o affidatario, con queste specificità:
- Decorrenza: dall'ingresso del minore in famiglia (anziché dalla nascita);
- Adozione internazionale: i giorni possono essere fruiti anche durante il periodo all'estero (con regole specifiche di documentazione consolare);
- Affidamento preadottivo: stesse regole dell'adozione;
- Affidamento eterofamiliare temporaneo: 10 giorni dall'inizio dell'affidamento.
Parto prematuro
In caso di parto prematuro, il termine di 5 mesi decorre dalla nascita effettiva. Eventuali giorni "pre-parto" non goduti (perché il parto è anticipato) si aggiungono al periodo post-parto, garantendo sempre i 10 giorni totali.
Retribuzione e contributi
| Voce | Trattamento |
|---|---|
| Indennità INPS | 100% della retribuzione (anticipata dal datore) |
| Trattenute fiscali | Soggetta a IRPEF e addizionali (come reddito da lavoro) |
| Contributi pensionistici | Figurativi al 100% |
| Maturazione ferie/ROL/13ª/14ª/TFR | Regolare e integrale |
| Anzianità di servizio | Piena maturazione |
| Buoni pasto | Spettano per i giorni di lavoro effettivo (non per i giorni di congedo) |
Procedura di domanda
- Comunicazione al datore: con almeno 5 giorni di preavviso (salvo eventi imprevedibili: in tal caso si comunica al rientro). Indicare le date precise di fruizione e il periodo (consecutivo o spezzettato);
- Domanda telematica all'INPS: portale INPS con SPID/CIE/CNS, sezione "Maternità e paternità - Congedo paternità obbligatorio";
- Dati richiesti: codice fiscale del bambino (appena disponibile), data di nascita, datore di lavoro (codice fiscale), date di fruizione;
- Documenti: certificato di nascita o autocertificazione (per adozione: provvedimento del giudice o decreto di trascrizione);
- Datore di lavoro: anticipa l'indennità in busta paga; conguaglia con UniEmens mensile;
- INPS: accredita contributi figurativi al 100%.
Cumulo con altri istituti
| Istituto | Cumulabile? | Note |
|---|---|---|
| Congedo di paternità "alternativo" (art. 28) | ✅ SÌ | I 10 giorni si aggiungono ai 5 mesi di alternativo, in caso di morte/affidamento esclusivo |
| Congedo parentale | ✅ SÌ | I 10 giorni sono autonomi e non scomputano dal parentale |
| Riposi giornalieri allattamento (padre) | ✅ SÌ | In casi di alternanza con la madre o cumulativi (gemelli, autonoma, ecc.) |
| Ferie e ROL | ✅ SÌ | Si possono "incollare" ferie ai 10 giorni per estendere il periodo a casa |
| Permessi 104 (se figlio disabile) | ✅ SÌ | I diritti si cumulano |
| Smart working | ✅ SÌ | I 10 giorni sono di assenza vera; lo smart working è prestazione lavorativa |
Tutele e divieto di licenziamento
Durante il congedo di paternità obbligatorio (e fino a 1 anno di vita del bambino in caso di fruizione del congedo parentale), il padre lavoratore beneficia di:
- Divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 151/2001 durante la fruizione del congedo;
- Divieto di trasferimento di sede senza consenso (art. 56 D.Lgs. 151/2001);
- Conservazione del posto e diritto al rientro alle stesse mansioni;
- Tutela contro discriminazioni: chi richiede il congedo non può subire ritorsioni o ostacoli professionali;
- Sanzioni amministrative per il datore che ostacola la fruizione: da €516 a €2.582 (art. 38 D.Lgs. 151/2001).
Pubblico impiego
Anche per il padre dipendente pubblico vale lo stesso quadro di legge: 10 giorni obbligatori al 100% retribuiti dall'amministrazione (anziché anticipati e poi conguagliati con INPS, perché il pubblico impiego è "autonomo"). I CCNL del comparto possono prevedere ulteriori miglioramenti (alcuni comparti riconoscono fino a 15 giorni in casi specifici).
Errori operativi
- Non comunicare il preavviso: il datore può eccepire mancato preavviso (5 giorni di legge);
- Non fare domanda all'INPS: senza domanda telematica, l'indennità non è erogata;
- Fruire oltre i 5 mesi: scaduto il termine, il diritto è perso (salvo ricovero neonato);
- Confondere obbligatorio con alternativo: sono istituti diversi, cumulabili in casi specifici;
- Rinunciare per "andar bene" al datore: la rinuncia è inefficace e si rinuncia a un diritto retribuito al 100%;
- Non documentare la fruizione: conservare email/PEC della comunicazione, certificato di nascita, ricevuta domanda INPS.
Conclusioni
Il congedo di paternità obbligatorio è una delle tutele più importanti introdotte negli ultimi anni dal diritto del lavoro italiano: 10 giorni al 100% sono uno strumento concreto per la condivisione delle responsabilità genitoriali nei primi mesi di vita del bambino. La fruizione è un diritto del padre, non una concessione del datore: la procedura è semplice (domanda INPS telematica + comunicazione al datore) e l'indennità piena rende l'istituto economicamente neutro. Per i padri di gemelli, i 20 giorni rappresentano un sostegno significativo. Per casi tragici come la morte perinatale, è importante sapere che il congedo spetta comunque, come tempo per il lutto e gli adempimenti. La ridenominazione da "facoltativo" a "obbligatorio" nel 2022 sottolinea il messaggio della legge: la presenza del padre nei primi giorni del bambino non è un'opzione, è una norma.
❓ Domande Frequenti
10 giorni lavorativi retribuiti al 100% (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). In caso di parto plurimo (gemelli, trigemini) sono 20 giorni. Si tratta di giorni lavorativi (lunedì-venerdì o secondo turno), non di calendario: festività e weekend non si computano. Il congedo è in aggiunta alle ferie e ai permessi ordinari, non li sostituisce.
Entro 5 mesi dalla nascita del bambino. Puoi fruire 2 giorni dei 10 anche prima della nascita (durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, ad esempio per accompagnare la madre alle visite o per organizzazione familiare). Gli altri 8 giorni vanno fruiti dopo la nascita, entro 5 mesi. La fruizione è frazionabile a giornate intere: puoi prenderli tutti consecutivi (es. 10 giorni a partire dalla nascita) o spezzettati (es. 3 giorni a inizio + 4 giorni dopo 2 mesi + 3 giorni a 4 mesi).
Sì, la legge prevede fruizione a giornate intere, non a ore. La giornata si computa come giornata di lavoro non prestata (con copertura indennitaria). Alcuni accordi aziendali e CCNL prevedono possibilità di fruizione frazionata a ore, ma non è regola di legge.
Sì. L'indennità INPS è pari al 100% della retribuzione ordinaria del periodo di fruizione. Il datore anticipa in busta paga e conguaglia con UniEmens. Differenza importante con il congedo di maternità (80% INPS): la paternità obbligatoria è al 100%. Maturano: ferie, ROL, 13ª, 14ª, TFR, contributi pensionistici (al 100%). Nessuna decurtazione retributiva.
Sì, sono due istituti distinti: (1) Congedo di paternità OBBLIGATORIO (art. 27-bis): 10 giorni autonomi del padre, sempre dovuti, indipendenti dalla situazione della madre. (2) Congedo di paternità ALTERNATIVO (art. 28): fino a 5 mesi del padre in sostituzione della madre, in caso di morte/grave infermità/affidamento esclusivo del bambino al padre (sostituisce il congedo di maternità della madre). Sono cumulabili: in caso di evento che attivi l'alternativo, hai prima i tuoi 10 giorni obbligatori + l'eventuale alternativo (5 mesi).
L'art. 27-bis prevede esplicitamente che il congedo paternità obbligatorio spetti anche in caso di: morte perinatale del bambino (decesso durante o subito dopo il parto), aborto spontaneo dopo il 180° giorno di gestazione (riconosciuto come "parto" a fini di tutela). I 10 giorni hanno funzione di sostegno emotivo al padre nel difficile momento del lutto perinatale, e sono pienamente riconosciuti.
Sì, i 10 giorni di congedo paternità obbligatorio spettano anche al padre adottivo o affidatario, da fruire entro i 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia (anziché dalla nascita). Per l'adozione internazionale: si possono usare anche durante il periodo di permanenza all'estero (con regole specifiche). Per l'affidamento preadottivo: stessi principi dell'adozione. Per l'affidamento eterofamiliare temporaneo: 10 giorni dall'inizio dell'affidamento.
Procedura: 1) Comunicazione al datore con almeno 5 giorni di preavviso (salvo forza maggiore: in tal caso si comunica al rientro), indicando le date di fruizione. 2) Domanda telematica all'INPS con SPID/CIE/CNS, sezione "Congedo di paternità obbligatorio". Inserire i dati del bambino (codice fiscale appena disponibile, certificato di nascita), dati del datore di lavoro, periodo di fruizione. 3) Anticipo del datore in busta paga; conguaglio INPS via UniEmens.
NO. Il diritto è obbligatorio e individuale: il datore non può negarlo né sostituirlo con compensi monetari. Anzi, la rinuncia del padre è inefficace: il congedo paternità è obbligatorio nel senso che il padre deve fruirne (così la nuova denominazione introdotta nel 2022). Se il datore ostacola la fruizione, sanzioni amministrative pecuniarie da €516 a €2.582 (art. 38 D.Lgs. 151/2001). Il padre può comunque fruire del congedo e il datore deve riconoscere indennità e periodo.
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