Maternità per Adozione e Affidamento: Congedo, Indennità, Adozione Internazionale

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 10 min di lettura 📊 978 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • Il congedo di maternità adottiva dura 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia (art. 26 D.Lgs. 151/2001), indennizzato all'80% con eventuale integrazione CCNL al 100%, indipendentemente dall'età del minore al momento dell'adozione
  • Per l'adozione internazionale il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il soggiorno all'estero per il periodo di permanenza/incontro con il bambino
  • Il congedo parentale può essere fruito fino a 12 anni di età anagrafica del minore (e comunque entro 12 anni dall'ingresso in famiglia), con le stesse modalità della maternità biologica
  • I riposi giornalieri ("permessi allattamento") spettano nel primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, anche se il bambino ha più di 1 anno
  • Il divieto di licenziamento opera per 1 anno dall'ingresso del minore; le dimissioni nei primi 3 anni richiedono convalida ITL
  • Il diritto si applica sia all'adozione (anche internazionale) sia all'affidamento preadottivo e all'affidamento eterofamiliare (con regole leggermente diverse per quest'ultimo)
📌 In due righe

Tutele di maternità integrali per i genitori adottivi e affidatari: 5 mesi di congedo obbligatorio, parentale fino a 12 anni del minore, riposi giornalieri nel 1° anno dall'ingresso, divieto di licenziamento. Per adozione internazionale il congedo si fruisce anche durante il soggiorno all'estero.

Il principio di parità

La normativa italiana (D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) ha progressivamente equiparato i diritti dei genitori adottivi e affidatari a quelli dei genitori biologici. Il principio guida: l'esigenza di tutela del legame genitore-figlio non dipende dalla genesi biologica ma dall'inserimento del minore in famiglia. Tutti gli istituti (congedo obbligatorio, parentale, riposi, divieto licenziamento, AUU, bonus asili) si applicano integralmente, con regole adattate al fatto che il "punto zero" è l'ingresso del minore in famiglia, non la data di nascita.

Congedo obbligatorio (5 mesi)

L'art. 26 D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il congedo di maternità per la madre adottiva (e per il padre in alternativa) ha durata di 5 mesi, da fruire entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia. La durata è indipendente dall'età del minore al momento dell'adozione: si applica anche se il bambino ha 10 o 12 anni.

TipoDurataDecorrenzaIndennità
Adozione nazionale5 mesiDall'ingresso effettivo del minore in famiglia80% INPS (+ eventuale integrazione CCNL al 100%)
Adozione internazionale (Italia)5 mesiDall'ingresso del minore in Italia80% INPS (+ integrazione CCNL)
Adozione internazionale (estero)Variabile, non computata nei 5 mesiPeriodo di permanenza all'estero100% INPS (regola di favore)
Affidamento preadottivo5 mesiDall'inizio dell'affidamento80% INPS
Affidamento eterofamiliare (non preadottivo)3 mesiDall'affidamento80% INPS

Alternanza tra i genitori

I 5 mesi possono essere fruiti integralmente da uno solo dei genitori, oppure suddivisi tra i due (a condizione che entrambi siano dipendenti). Se la madre adottiva è lavoratrice autonoma o non dipendente, il padre dipendente può fruirne integralmente. In caso di affidamento esclusivo o decesso/grave infermità di uno dei due, il diritto si trasferisce all'altro.

Adozione internazionale: il periodo all'estero

L'art. 26 c. 2 D.Lgs. 151/2001 contiene una disciplina di favore per l'adozione internazionale: il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero richiesto dalla procedura adottiva (per gli incontri con il bambino, l'espletamento delle pratiche burocratiche locali, la conclusione del provvedimento di adozione).

  • Durante il periodo all'estero l'indennità è al 100% della retribuzione (anziché 80%);
  • Il periodo all'estero non si scomputa dai 5 mesi di congedo: la lavoratrice fruisce comunque dei 5 mesi pieni dopo l'ingresso del minore;
  • Documentazione richiesta: certificazione dell'Ente autorizzato (riconosciuto dalla Commissione Adozioni Internazionali), visto consolare, prova della permanenza (timbri, biglietti aerei).

Congedo di paternità per il padre adottivo

Il padre adottivo ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire entro i 5 mesi dall'ingresso del minore. È in aggiunta al congedo di paternità "alternativo" (in sostituzione della madre, fino a 5 mesi) e indipendente dalla scelta della madre.

Congedo parentale

Il congedo parentale per genitori adottivi/affidatari ha le stesse regole del biologico:

  • Durata massima 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi);
  • Decorrenza: entro 12 anni di età anagrafica del minore (e comunque entro 12 anni dall'ingresso in famiglia);
  • Indennità: 80% per i primi mesi (riforma 2024-2026), 30% per i successivi, secondo le regole specifiche del congedo parentale in vigore;
  • Il diritto si applica anche se il minore al momento dell'adozione ha 10 anni o più: si potranno fruire i mesi entro i 12 anni di età.

Riposi giornalieri

I riposi giornalieri ("permessi allattamento") spettano nel primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, anche se il bambino ha più di 1 anno di età anagrafica. Le ore: 2 ore al giorno (se orario ≥ 6 ore) o 1 ora (se orario < 6 ore), retribuite al 100% INPS, anticipate dal datore. La regola si applica indipendentemente dall'età del minore: anche per un bambino adottato di 5 anni, il primo anno dall'ingresso comporta diritto ai riposi giornalieri.

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento (art. 54 D.Lgs. 151/2001) si applica per 1 anno dall'ingresso del minore in famiglia. Le eccezioni sono le stesse della maternità biologica (giusta causa, cessazione attività, scadenza termine, esito negativo prova). Le dimissioni rassegnate nei primi 3 anni dall'ingresso richiedono convalida ITL a pena di inefficacia.

Bonus famiglia per minori adottati

BonusSi applica all'adozione?Note
Assegno Unico Universale (AUU)✅ SÌDall'ingresso, fino a 21 anni del minore
Bonus asilo nido✅ SÌPer minori sotto 3 anni
Bonus mamme lavoratrici✅ SÌMadri adottive con almeno 2 figli
Detrazione spese asilo nido✅ SÌ19% fino a €632/anno
Detrazioni figli a carico (AUU)⚠️ Cfr. AUUL'AUU ha sostituito le detrazioni per figli a carico ≤ 21 anni dal 2022
Assegno di maternità Comune✅ SÌSpetta per ingresso del minore se ISEE basso
Carta Famiglia / sostegni regionali⚠️ Verificare regioneSpesso applicabili anche all'adozione

Domande all'INPS

  1. Comunicazione al datore: copia del provvedimento di adozione (giudice italiano per nazionali, decreto di trascrizione + provvedimento estero per internazionali) o di affidamento;
  2. Domanda telematica all'INPS con SPID/CIE/CNS, sezione "Maternità adottiva e affidamento";
  3. Il datore anticipa l'indennità in busta paga e conguaglia con UniEmens;
  4. Per adozione internazionale: domanda specifica con allegata documentazione consolare e dell'Ente autorizzato per il periodo all'estero.

Errori operativi

⚠️ Cosa NON dimenticare
  • Per l'estero: documentare ogni giorno di permanenza con timbri, biglietti, certificati: l'INPS richiede prova precisa per il riconoscimento del 100%;
  • Tempi: la domanda all'INPS va presentata prima dell'inizio del congedo (anche per il periodo all'estero);
  • Riposi giornalieri: spesso dimenticati per bambini "grandi" (5+ anni), ma spettano per il primo anno dall'ingresso;
  • Convalida dimissioni: se il datore "induce" dimissioni, la convalida ITL è obbligatoria e tutela la lavoratrice/lavoratore;
  • CCNL: verificare l'integrazione al 100% — molti CCNL la prevedono e non sempre il datore la applica spontaneamente all'adozione (deve farla).

Conclusioni

L'ordinamento italiano garantisce ai genitori adottivi e affidatari le stesse tutele della maternità biologica, con regole adattate al fatto che il "punto zero" è l'ingresso del minore in famiglia. La novità più rilevante è il riconoscimento del periodo all'estero per le adozioni internazionali al 100% di indennità. I riposi giornalieri e il congedo parentale, applicabili anche per minori "grandi" (fino a 12 anni di età), sono strumenti spesso sottoutilizzati: spettano integralmente e non vanno persi. Il consiglio è rivolgersi sempre al patronato per la corretta gestione delle pratiche, in particolare nei casi di adozione internazionale dove la documentazione richiesta è articolata.

❓ Domande Frequenti

5 mesi, esattamente come per la maternità biologica. Si computa dall'ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età del bambino al momento dell'adozione (può avere 8 anni, 12 anni, ecc.). L'indennità è all'80% INPS, con eventuale integrazione CCNL al 100%. Le tutele (divieto licenziamento, riposi giornalieri, parentale) si calcolano dall'ingresso e non dalla data di nascita biologica.

Sì, solo per l'adozione internazionale. Il D.Lgs. 151/2001 (art. 26 c. 2) consente di fruire del congedo durante il periodo di permanenza all'estero richiesto dalla procedura adottiva (incontri con il bambino, espletamento pratiche). Il periodo all'estero è coperto da indennità INPS al 100% (anziché 80%) con anticipazione del datore. Per l'adozione nazionale, il congedo decorre solo dall'ingresso effettivo del minore in famiglia.

Sì, in alternativa alla madre (se entrambi dipendenti) o cumulativamente nei casi previsti (madre lavoratrice autonoma, decesso, affidamento esclusivo). Il padre adottivo ha inoltre diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) da fruire entro i 5 mesi successivi all'ingresso. La modalità di fruizione è identica a quella della paternità biologica.

12 anni di età anagrafica del minore, e comunque entro 12 anni dall'ingresso in famiglia. La durata massima è di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Le indennità: 80% INPS per il primo mese, 30% per i successivi (con la riforma 2024-2026 il primo mese è all'80% indennizzato, vedi articolo specifico sul congedo parentale). Vale anche per i minori adottati ad età avanzata: se hai adottato un bambino di 10 anni, hai 2 anni di "finestra" per fruire del parentale.

Sì. I riposi giornalieri ("permessi allattamento") spettano per il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, anche se il bambino ha più di 1 anno di età anagrafica. Esempio: se hai adottato un bambino di 5 anni, hai diritto a 1 anno di riposi giornalieri (2 ore al giorno) dall'ingresso. La ratio è agevolare la fase di "ambientamento" e attaccamento del minore, indipendentemente dall'età.

Il congedo all'estero è integralmente coperto per il tempo necessario alla procedura, anche se si protrae per mesi. La lavoratrice/il lavoratore deve presentare alla rientro: documentazione consolare attestante i giorni di permanenza all'estero, certificazione dell'Ente autorizzato (CAI - Commissione Adozioni Internazionali), provvedimento del giudice straniero. L'INPS riconosce l'intero periodo come congedo di maternità.

Parzialmente. L'affidamento eterofamiliare (non preadottivo, ma temporaneo, ad esempio in casi di tutela minorile) dà diritto a un congedo ridotto: 3 mesi di astensione (anziché 5), fruibili nei primi 5 mesi dall'affidamento. L'indennità è all'80% INPS. Riposi giornalieri e congedo parentale sono comunque garantiti come per l'adozione preadottiva. Verifica con il patronato il caso specifico, perché le regole degli affidamenti sono articolate.

Sì, integralmente. Il bonus asilo nido (€1.500-€3.000 in base ISEE) si applica ai bambini fino a 3 anni di età, indipendentemente dal fatto che siano biologici, adottati o in affidamento. Per minori adottati con più di 3 anni il bonus non si applica (limite di età anagrafica). Anche l'Assegno Unico Universale (AUU) e le detrazioni fiscali per figli a carico si applicano integralmente.

Sì. La normativa di tutela della maternità si applica indipendentemente dallo stato civile del genitore: single, coniugato/a, separato/a, in unione civile. L'unico requisito è essere il genitore adottivo legalmente riconosciuto. In caso di adozione monogenitoriale (consentita in casi specifici dalla L. 184/1983 e dalla giurisprudenza), il singolo genitore fruisce di tutti gli istituti senza limitazioni rispetto alle coppie.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).