Permessi per Allattamento (Riposi Giornalieri): Quante Ore, A Chi Spettano, Come Richiederli

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 8 min di lettura 📊 862 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • I "permessi per allattamento" sono in realtà "riposi giornalieri" disciplinati dagli artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001: si chiamano così per tradizione ma non richiedono allattamento effettivo
  • Durata: 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è ≥ 6 ore; 1 ora al giorno se l'orario è < 6 ore (frazionabili in due periodi)
  • In caso di parto plurimo (gemelli) le ore si raddoppiano: 4 ore o 2 ore al giorno; le ore aggiuntive possono essere fruite dal padre
  • Spettano fino al primo anno di vita del bambino (3 anni in caso di adozione, fino al 1° anno di ingresso in famiglia)
  • Sono retribuiti al 100%: l'indennità è a carico INPS ma viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi conguaglia
  • Il padre lavoratore dipendente può fruirne in alternativa alla madre (se anch'essa dipendente in congedo) o cumulativamente nei casi previsti (madre lavoratrice autonoma, decesso, affidamento esclusivo)
📌 In due righe

I "permessi per allattamento" – tecnicamente riposi giornalieri ex artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001 – sono 2 ore al giorno (1 ora se orario < 6 ore) retribuite al 100% spettanti nel primo anno di vita del bambino. Raddoppiate in caso di gemelli, fruibili anche dal padre.

Cosa sono e come si chiamano correttamente

Il termine "permesso per allattamento" è di uso comune ma tecnicamente impreciso: la normativa italiana parla di "riposi giornalieri della madre" (art. 39 D.Lgs. 151/2001) e "riposi giornalieri del padre" (art. 40). La denominazione "allattamento" risale a quando il diritto era effettivamente legato all'alimentazione del neonato; oggi spetta a tutte le madri dipendenti nel primo anno di vita del bambino, indipendentemente dal tipo di alimentazione (seno, biberon, misto). Non occorre attestato medico né dichiarazione di allattamento.

Quante ore al giorno

Orario di lavoro giornalieroRiposo madre (figlio singolo)Riposo madre (gemelli)
≥ 6 ore2 ore al giorno (frazionabili)4 ore al giorno (di cui 2 fruibili dal padre)
< 6 ore1 ora al giorno2 ore al giorno (di cui 1 fruibile dal padre)

Le ore possono essere frazionate in due periodi (es. 1 ora a inizio turno + 1 ora a fine turno) oppure cumulate (entrata posticipata di 2 ore o uscita anticipata di 2 ore). La scelta è della lavoratrice, fatte salve esigenze tecniche e organizzative dell'azienda.

Fino a quando spettano

  • Figli naturali: fino al compimento del 1° anno di vita del bambino;
  • Adozione/affidamento nazionale: entro 1 anno dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque entro i 3 anni dall'adozione;
  • Adozione internazionale: entro 1 anno dall'ingresso del minore in famiglia, anche se il minore ha più di 1 anno di età.

Riposi giornalieri del padre

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi in alternativa o in aggiunta alla madre nei seguenti casi (art. 40 D.Lgs. 151/2001):

  • Madre lavoratrice autonoma, libera professionista o non dipendente (in tal caso i riposi del padre sono pieni e cumulabili);
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • Decesso o grave infermità della madre;
  • Rinuncia esplicita della madre dipendente (anche se lavora, può cedere il diritto al padre);
  • Parto plurimo: il padre fruisce delle ore aggiuntive contestualmente alla madre, anche se questa è in congedo di maternità.

Retribuzione e indennità INPS

I riposi giornalieri sono retribuiti al 100%. La normativa prevede che siano indennizzati dall'INPS a importo pari alla retribuzione effettiva, ma il datore di lavoro li anticipa in busta paga e poi recupera l'importo in conguaglio contributivo (UniEmens). Per la lavoratrice non c'è alcuna decurtazione di stipendio: in busta paga compaiono le ore di riposo come voce indennizzata INPS, l'imponibile contributivo e fiscale resta pieno.

✅ Esempio pratico in busta paga

Lavoratrice con orario 8 ore, RAL €30.000, fruisce 2 ore al giorno di riposo per 30 giorni: 60 ore di riposo retribuite al 100%. Lo stipendio mensile è invariato; in busta paga le ore compaiono come "Indennità riposi giornalieri INPS" e il datore le conguaglia con UniEmens. Il netto in busta è identico a un mese senza fruizione.

Come si richiedono

  1. Comunicazione al datore di lavoro: la madre presenta richiesta scritta indicando la durata (1 o 2 ore), la collocazione oraria preferita (cumulata o frazionata) e la data di inizio fruizione. Si allega copia del certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;
  2. Domanda INPS telematica: la lavoratrice (o il padre, se richiede lui) presenta domanda online sul portale INPS nella sezione "Riposi giornalieri della madre/padre" con SPID/CIE/CNS;
  3. Anticipo del datore: il datore eroga l'indennità in busta paga sin dal primo giorno;
  4. Conguaglio INPS: il datore recupera l'importo nel modello DM10/UniEmens del mese.

Per il padre la procedura è la stessa, con allegata documentazione che attesti il caso che dà diritto (autocertificazione lavoro autonomo della madre, atto di affidamento esclusivo, certificato di morte, ecc.).

Cumulo con altri istituti

IstitutoCumulabile con riposi giornalieri?Note
Congedo di maternità obbligatoria❌ NODurante i 5 mesi di astensione obbligatoria non si lavora, quindi i riposi non maturano
Congedo parentale⚠️ Solo nei giorni lavoratiNei giorni di congedo parentale non spettano i riposi; nei giorni di rientro sì
Permessi Legge 104✅ SÌSono istituti diversi e cumulabili nei giorni lavorati
Ferie e ROL⚠️ Solo nei giorni lavoratiNei giorni di ferie/ROL non si lavora, quindi i riposi non si fruiscono ma il diritto prosegue
Malattia⚠️ Solo nei giorni lavoratiDurante la malattia retribuita i riposi sono sospesi
Smart working / lavoro agile✅ SÌI riposi spettano anche in modalità agile, secondo le previsioni dell'accordo individuale

Errori operativi e contestazioni

⚠️ Cosa NON può fare il datore
  • Negare i riposi per "esigenze produttive": il datore può solo discutere la collocazione oraria, non il diritto;
  • Decurtare lo stipendio per le ore di riposo: la retribuzione è piena;
  • Pretendere il certificato medico di allattamento: non è previsto dalla legge;
  • Vietare il cumulo delle ore (entrata/uscita): la frazionabilità è una facoltà della lavoratrice;
  • Imporre la rinuncia: i riposi sono un diritto irrinunciabile, una rinuncia anche scritta non è valida.

Conclusioni

I riposi giornalieri sono uno strumento essenziale per la conciliazione vita-lavoro nel primo anno del bambino: 2 ore al giorno retribuite al 100% equivalgono in pratica a 10 ore settimanali di flessibilità senza perdita economica. La fruizione cumulata (entrata o uscita anticipata di 2 ore) è oggi la modalità più diffusa, perché di fatto consente un orario "ridotto" nel primo anno. Il padre dipendente può sempre richiederli in alternativa alla madre, anche autonoma, o in aggiunta in caso di gemelli. Il diritto è automatico, non richiede certificazioni mediche, e il datore non può negarlo.

❓ Domande Frequenti

2 ore al giorno se il tuo orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore. 1 ora al giorno se l'orario è inferiore a 6 ore. Le 2 ore possono essere frazionate in due periodi (tipicamente 1 ora a inizio e 1 ora a fine turno) oppure cumulate. La scelta della collocazione oraria la fa la lavoratrice, fatte salve esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.

Sì, è prassi consolidata. La normativa prevede la possibilità di "cumulo" delle 2 ore, e i contratti collettivi spesso lo regolamentano espressamente. Tipicamente i lavoratori scelgono di entrare 2 ore dopo o uscire 2 ore prima, per ottimizzare la gestione familiare. Non è obbligatorio frazionare in due periodi.

Sì, al 100% della retribuzione. L'indennità è formalmente a carico INPS ma il datore di lavoro la anticipa in busta paga e poi la recupera in conguaglio (modello DM10 / UniEmens). Per il lavoratore non c'è alcuna decurtazione: in busta paga le ore di riposo compaiono tra le voci INPS conguagliate.

Dipende dall'orario giornaliero: se lavori almeno 6 ore al giorno (anche se part-time orizzontale lungo) hai diritto a 2 ore; se lavori meno di 6 ore (tipico part-time corto) hai diritto a 1 ora. Conta l'orario giornaliero, non quello settimanale o mensile. Per il part-time verticale (giorni interi alternati a giorni non lavorati) le 2 ore spettano nei giorni di effettiva attività.

Sì, in alternativa alla madre (se entrambi dipendenti) o cumulativamente nei seguenti casi: madre lavoratrice autonoma o non dipendente; madre rinunciataria al diritto; affidamento esclusivo del bambino al padre; decesso o grave infermità della madre. Il datore del padre eroga l'indennità con le stesse modalità della madre.

Sì. In caso di parto plurimo le ore si raddoppiano: 4 ore al giorno (orario ≥ 6 ore) o 2 ore (orario < 6 ore). Le ore aggiuntive (cioè il "secondo turno" di riposo) possono essere fruite anche dal padre dipendente contestualmente alla madre, anche se la madre è in congedo di maternità. Vale il principio: 1 figlio = 2 ore alla madre; 2 figli = 2 ore alla madre + 2 al padre (o 4 alla madre se il padre non lavora o non le fruisce).

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Dopo il primo compleanno il diritto cessa. Nei casi di adozione e affidamento, il diritto si applica entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia (e comunque entro i 3 anni di età anagrafica del minore). Durante il congedo di maternità obbligatoria i riposi non spettano (perché si è già in astensione).

No, non serve attestato di allattamento al seno né visita medica: il diritto è automatico per tutte le madri dipendenti nel primo anno di vita del bambino, indipendentemente dal tipo di alimentazione del neonato. Il termine "permesso per allattamento" è un retaggio storico ma il diritto è oggi rinominato "riposi giornalieri" proprio per evitare equivoci.

Sì, ma in giorni diversi: nei giorni di congedo parentale non spettano i riposi giornalieri (perché non c'è prestazione lavorativa). Quando rientri al lavoro dopo il congedo, riprendi a fruire dei riposi (sempre entro il primo anno di vita). Sono cumulabili invece con permessi Legge 104, ferie, ROL, malattia: nei giorni di assenza ad altro titolo i riposi non si fruiscono ma il diritto ai riposi nei giorni lavorati prosegue.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).