Permessi per Allattamento 2026: Ore, Retribuzione e Come Richiederli

Aggiornato: 01 April 2026 7 min di lettura

Punti Chiave di Questa Guida

  • 2 ore di riposo al giorno se orario pari o superiore a 6 ore — 1 ora se orario inferiore
  • Retribuiti al 100% dall'INPS — coperti anche ai fini contributivi e TFR
  • Spettano fino al compimento di 1 anno del bambino
  • In caso di parto gemellare i riposi raddoppiano
  • Possono essere fruiti anche dal PADRE in determinate condizioni

Cosa Sono i Riposi Giornalieri

I riposi giornalieri sono ore di permesso retribuito che la lavoratrice madre può usare durante l’orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino. Li disciplinano gli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001, il Testo Unico su maternità e paternità.

Il nome con cui li conoscono tutti — «permessi allattamento» — è fuorviante e vale la pena chiarirlo subito: non è richiesto che tu stia allattando. Spettano a prescindere dal tipo di alimentazione del bambino, e spettano anche in caso di adozione o affidamento. Servono ad accudire il figlio nel primo anno, non a un atto specifico.

Sono un diritto soggettivo: il datore di lavoro non può negarli. Può concordare con te la collocazione delle ore nell’arco della giornata per ragioni organizzative, ma non può rifiutare il permesso in sé né subordinarlo alla sua approvazione.

Quante Ore Spettano

Le ore dipendono dalla durata del tuo orario giornaliero, non da quello settimanale. La soglia che conta è quella delle 6 ore al giorno.

Orario giornalieroRiposi ordinariCon nido o camera di allattamento in azienda
6 ore o più2 ore (due riposi da 1 ora)1 ora
Meno di 6 ore1 ora30 minuti

I due riposi da un’ora si possono cumulare in un’unica pausa di due ore consecutive: nella pratica quasi tutte le lavoratrici li usano per entrare due ore dopo o uscire due ore prima.

La riduzione a metà scatta soltanto se il datore di lavoro mette a disposizione un asilo nido o una camera di allattamento idonea presso il luogo di lavoro o nelle vicinanze. Un nido comunale o privato che hai scelto tu non dimezza niente: la struttura deve essere istituita dal datore.

Retribuzione e Contributi

Le ore di riposo sono considerate a tutti gli effetti orario di lavoro ordinario. La conseguenza pratica è che in busta paga non cambia nulla: nessuna decurtazione, nessun recupero da fare, nessuna incidenza negativa su ferie, tredicesima, scatti di anzianità o TFR, che maturano come in una normale giornata lavorata.

La copertura contributiva è piena: i contributi figurativi coprono integralmente le ore, quindi i riposi non lasciano buchi nella tua posizione previdenziale né riducono la pensione futura.

L’indennità è a carico dell’INPS, ma per la generalità delle lavoratrici dipendenti la anticipa il datore di lavoro in busta paga, salvo poi conguagliarla con l’Istituto. Tu non devi anticipare nulla e non devi aspettare un accredito separato. Il pagamento diretto da parte dell’INPS resta previsto per alcune categorie particolari, come le lavoratrici stagionali, agricole a tempo determinato e domestiche.

Fino a Quando Spettano

Il diritto dura fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il giorno del primo compleanno i riposi cessano, senza proroga e senza possibilità di recupero delle ore non godute.

In caso di adozione o affidamento (art. 45 del D.Lgs. 151/2001) il criterio non è l’età ma l’ingresso in famiglia: i riposi spettano per il primo anno dall’ingresso del minore, anche se il bambino ha più di un anno. La ratio è agevolare la fase di ambientamento, che non dipende dall’età anagrafica.

Due limiti da tenere a mente. Le ore non si accumulano: quelle non usate in una giornata sono perse, non si spostano al giorno dopo né si monetizzano. E nei periodi in cui non stai lavorando — congedo di maternità, congedo parentale, ferie — i riposi non spettano, semplicemente perché non c’è un orario di lavoro da ridurre.

Riposi per il Padre

Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi, negli stessi limiti di due ore o un’ora al giorno, nei casi elencati dall’articolo 40 del D.Lgs. 151/2001:

  • i figli sono affidati al solo padre;
  • la madre è lavoratrice dipendente ma non se ne avvale;
  • la madre non è lavoratrice dipendente;
  • morte o grave infermità della madre.

Il secondo caso è quello che nella pratica si usa di più, ed è importante capirlo bene: se la madre lavora come dipendente, il padre può fruirne solo per le ore a cui lei rinuncia, e serve una dichiarazione della madre che attesti di non avvalersene. Non è un diritto che si somma automaticamente.

Il terzo caso — madre non lavoratrice dipendente — è quello su cui la prassi applicativa si è mossa nel tempo e su cui le sedi INPS non sempre rispondono allo stesso modo. Se la madre è lavoratrice autonoma o non lavora, presenta comunque la domanda e fatti assistere da un patronato: è la situazione in cui conviene di più non fermarsi a un rifiuto verbale allo sportello.

Le stesse regole valgono in caso di adozione e affidamento.

Parto Gemellare

In caso di parto plurimo le ore raddoppiano: quattro ore al giorno con orario di almeno 6 ore, due ore con orario inferiore. Vale per i gemelli e a maggior ragione per i parti trigemellari.

C’è però un aspetto che spesso sfugge e che vale parecchio in termini pratici: le ore aggiuntive — cioè quelle che eccedono il monte ordinario — possono essere fruite dal padre, anche lavoratore dipendente, e anche in contemporanea con la madre. Non è l’alternativa dell’articolo 40: qui i due genitori possono essere entrambi a casa nella stessa fascia oraria.

In concreto, con due gemelli e orari pieni per entrambi i genitori, la famiglia dispone di quattro ore quotidiane, che possono diventare due ore per ciascuno.

Come Fare Domanda

La procedura cambia a seconda di chi chiede i riposi, ed è la parte in cui si perde più tempo per errore.

Se sei la madre lavoratrice dipendente, la domanda va presentata al datore di lavoro: non serve alcuna domanda telematica all’INPS, perché l’indennità te la anticipa l’azienda. Presentala in forma scritta, meglio se via PEC o con copia protocollata, indicando la data di nascita del bambino e la collocazione oraria che intendi usare. Il datore può chiedere il certificato di nascita o un’autocertificazione.

Se sei il padre, oltre alla comunicazione al datore serve la domanda telematica all’INPS, dal portale con SPID, CIE o CNS, dal Contact center o tramite patronato. Alla domanda va allegata la documentazione che dimostra il caso in cui rientri: la dichiarazione della madre che non se ne avvale, il provvedimento di affidamento, la documentazione sanitaria in caso di grave infermità.

In entrambi i casi conviene concordare per iscritto la collocazione oraria prima del rientro dal congedo di maternità: è la cosa che evita quasi tutti gli attriti successivi.

Consigli

Metti nero su bianco la collocazione oraria. Il datore non può negarti i riposi, ma sulla fascia oraria ha voce in capitolo: un accordo scritto prima del rientro — tipicamente due ore consecutive a inizio o a fine turno — evita discussioni ogni settimana.

Non rimandare. Le ore non godute si perdono giorno per giorno. Se in un mese usi i riposi solo a metà, quelle ore non le recuperi in nessun modo.

Controlla il tuo CCNL. Alcuni contratti collettivi migliorano il regime di legge, per esempio con permessi aggiuntivi o con condizioni di miglior favore sulla fruizione. Il D.Lgs. 151/2001 fissa il minimo, non il massimo.

Verifica se il nido aziendale dimezza davvero il tuo diritto. La riduzione a metà vale solo se la struttura è messa a disposizione dal datore di lavoro presso o vicino al luogo di lavoro. Se iscrivi il bambino a un nido che hai scelto tu, le ore restano piene.

Coordina i riposi con il congedo parentale. Nei giorni di congedo i riposi non spettano: alternare le due tutele senza pianificarle significa quasi sempre lasciare per strada ore di permesso retribuito.

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Domande Frequenti

Sì, il padre può fruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre in specifici casi: se la madre è lavoratrice autonoma, se la madre non se ne avvale, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre è deceduta o gravemente inferma.

No, i riposi giornalieri sono retribuiti al 100% dall'INPS. Non subisci alcuna riduzione dello stipendio. Inoltre, le ore di riposo sono coperte da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

No: i permessi allattamento sono un diritto soggettivo della madre lavoratrice (o del padre nelle ipotesi previste) e non possono essere rifiutati né subordinati a esigenze aziendali. Il datore deve solo essere preavvisato sulla fascia oraria di fruizione (di norma a inizio o fine giornata) ma non può imporre orari diversi. Eventuali rifiuti configurano discriminazione e si possono denunciare all'Ispettorato del Lavoro o al giudice del lavoro.

Sì, è ammesso fruire i permessi allattamento raggruppandoli su un'unica giornata previo accordo con il datore di lavoro. Lo schema più comune: 2 ore × 4 giorni = 1 giorno di riposo completo a settimana. Questa modalità è particolarmente utile per chi vive lontano dal lavoro o per allattamento al biberon. La modalità di fruizione va comunicata per iscritto al datore e può essere modificata con preavviso.

Sì: per i figli adottati o affidati i permessi allattamento sono concessi nel primo anno dall'ingresso in famiglia del minore (non dalla nascita biologica). Importante distinzione: spettano fino a 12 anni del bambino in caso di affidamento. Le modalità sono identiche (2h/giorno se orario ≥6h, 1h se inferiore), retribuite al 100% dall'INPS. Sono cumulabili con il congedo per ingresso in famiglia.

I permessi allattamento si sospendono durante: maternità anticipata, congedo parentale, malattia, ferie. Si riprendono al rientro al lavoro fino al 1° anno del bambino. Se l'astensione comporta superamento del 12° mese del bambino, i permessi allattamento residui vengono persi: non sono recuperabili oltre il limite legale. Conviene quindi pianificare congedi parentali in modo da non sprecare i permessi allattamento.

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Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).