Smart Working per Genitori con Figli Minori: Priorità di Legge, Accordo, Tutele

📅 Aggiornato: 08 May 2026 ⏱️ 10 min di lettura 📊 1,116 parole

🎯 Punti Chiave di Questa Guida

  • L'art. 18 L. 81/2017 (modificato dal D.L. 24/2022 conv. L. 52/2022 e dal "Decreto Lavoro" 2023) riconosce priorità nell'accesso allo smart working ai genitori con figli minori di 12 anni
  • La priorità è elevata a 14 anni in caso di figli con disabilità ai sensi della L. 104/1992, art. 3 c. 3 (handicap grave)
  • Il diritto si applica a entrambi i genitori dipendenti pubblici e privati: la priorità è "di scelta", non automatica — il datore non può rifiutare arbitrariamente ma deve motivare con esigenze tecnico-organizzative
  • L'accordo individuale di smart working deve essere scritto, indicare durata, modalità, strumentazione, fasce di reperibilità, diritto alla disconnessione
  • Tutele: il recesso dell'accordo richiede preavviso di 30 giorni (90 per disabili); discriminazioni o licenziamento per richiesta di smart working sono illegittimi
  • I genitori in smart working mantengono integralmente: retribuzione, ferie, permessi, riposi giornalieri, parentale, malattia, infortunio
📌 In due righe

I genitori con figli sotto i 12 anni (14 se disabili) hanno priorità di legge nell'accesso allo smart working. Il datore può rifiutare solo per motivazioni oggettive. L'accordo individuale scritto fissa durata, modalità, strumentazione, diritto alla disconnessione. Stipendio invariato, tutele integrali.

Cos'è lo smart working (lavoro agile)

Lo smart working — denominazione legale "lavoro agile" — è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato disciplinata dalla L. 81/2017. Si caratterizza per:

  • Assenza di vincoli orari rigidi (entro fasce di reperibilità);
  • Esecuzione della prestazione in luogo diverso dalla sede aziendale;
  • Strumentazione fornita dal datore (o dal lavoratore con rimborso);
  • Accordo individuale scritto che ne disciplina i termini.

Si distingue dal telelavoro tradizionale (postazione fissa a casa con orario rigido) e dal lavoro da remoto occasionale (es. da casa in caso di forza maggiore).

La priorità per i genitori

L'art. 18 c. 3-bis L. 81/2017 (introdotto dal D.L. 24/2022 e modificato dal D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023, c.d. "Decreto Lavoro") prevede che:

"Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici madri o dai lavoratori padri di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nonché dai lavoratori caregivers..."

Il D.L. 215/2023 (c.d. "Milleproroghe 2024") ha esteso la priorità ad altre categorie e ha alzato il limite a 14 anni per genitori con figli disabili. Il quadro 2026:

CategoriaEtà figlioTipo priorità
Madre o padre lavoratore con figlio0-12 anniPriorità rispetto ad altri richiedenti senza figli minori
Genitore con figlio disabile L. 104 art. 3 c. 30-14 anni (alcune fonti: senza limite)Priorità assoluta
Lavoratore disabile L. 104 art. 4 c. 1n/aPriorità
Lavoratore caregiver di familiare disabilen/aPriorità
Donna vittima di violenza in percorso protetton/aPriorità

Cosa significa "priorità"

La priorità non è un diritto soggettivo perfetto: il lavoratore non può imporre al datore lo smart working contro la sua volontà. È un diritto a essere preferito, a parità di altre condizioni, rispetto a colleghi senza figli minori. Il datore può rifiutare, ma:

  • Deve motivare il rifiuto per iscritto, con esigenze tecnico-organizzative oggettive;
  • Non può rifiutare arbitrariamente o per motivi pretestuosi;
  • Deve prendere in esame la richiesta in tempi ragionevoli;
  • Se concede smart working ad altri colleghi e nega al genitore prioritario, configura discriminazione.

L'accordo individuale

L'art. 19 L. 81/2017 impone la forma scritta dell'accordo individuale (a pena di inefficacia). Contenuti obbligatori:

  1. Durata dell'accordo: a tempo determinato (con scadenza) o indeterminato (con possibilità di recesso reciproco);
  2. Esecuzione della prestazione: alternanza giorni in presenza/da remoto, possibilità di scelta del lavoratore o programmazione fissa;
  3. Strumentazione: PC, smartphone, software, postazione fornita dal datore o dal lavoratore (con rimborso spese);
  4. Tempi di riposo e misure tecniche per la disconnessione;
  5. Fasce orarie di contattabilità (durante le quali il lavoratore deve essere raggiungibile);
  6. Forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore;
  7. Condotte sanzionabili e procedura disciplinare;
  8. Recesso: condizioni e preavviso (vedi sezione successiva);
  9. Salute e sicurezza: il datore consegna informativa sui rischi e dispositivi di protezione (postura, illuminazione, ecc.).

Retribuzione e tutele

L'art. 20 L. 81/2017 garantisce la parità di trattamento tra smart workers e lavoratori in presenza:

  • Retribuzione: integrale, senza decurtazioni;
  • Buoni pasto: spettano se previsti dal CCNL, sia in presenza sia da remoto (giurisprudenza consolidata 2022-2024);
  • Ferie, ROL, 13ª, 14ª, TFR: maturazione regolare;
  • Contributi previdenziali: pieni;
  • Scatti di anzianità: maturazione normale;
  • Malattia, infortunio: tutela INAIL anche durante lavoro da casa, per infortuni connessi all'attività e al tragitto casa-lavoro nei giorni di rientro;
  • Riposi giornalieri allattamento, permessi 104, congedo parentale: integralmente fruibili.

Recesso e durata

Tipo accordoRecesso lavoratoreRecesso datore
A tempo indeterminatoPreavviso 30 giorni (90 per disabili/caregiver)Preavviso 30 giorni con giustificato motivo, 90 per disabili
A tempo determinatoAlla scadenza, salvo giustificato motivoAlla scadenza, salvo giustificato motivo
Con clausola di recesso liberoVariabile per accordoVariabile per accordo

Il recesso del datore senza giustificato motivo durante l'accordo è contestabile: il lavoratore può chiedere il ripristino dell'accordo o il risarcimento del danno.

Controllo del datore e disconnessione

Il datore mantiene il potere direttivo e di controllo ma con limiti:

  • Controlli sugli strumenti di lavoro (PC, software aziendale): leciti se preventivamente comunicati;
  • Webcam e screen monitoring: vietati senza consenso e senza accordo sindacale (art. 4 St. Lav.);
  • Tracciamento GPS: ammesso solo per esigenze produttive specifiche (es. delivery), non per lavoratori d'ufficio;
  • Verifica produttività: per obiettivi (target), non per ore-lavorate.

Il diritto alla disconnessione è oggi un cardine del lavoro agile: l'accordo deve specificare le fasce orarie in cui il lavoratore non è tenuto a rispondere a comunicazioni aziendali. Per i genitori, questo è cruciale per gestire orari familiari (cena, pulizia, addormentamento dei figli).

Come fare richiesta

  1. Comunicazione scritta al datore: lettera/PEC con richiesta di smart working, allegando documentazione che giustifica la priorità (certificato di nascita figli, certificazione disabilità);
  2. Indicare: numero di giorni richiesti in remoto, fasce di reperibilità preferite, eventuali esigenze specifiche (es. orario flessibile per asilo);
  3. Attesa risposta: il datore deve rispondere in tempi ragionevoli (30-60 giorni nella prassi);
  4. Sottoscrizione accordo: in caso di accettazione, accordo scritto con tutti i contenuti previsti dalla legge;
  5. In caso di rifiuto: chiedere motivazione scritta; rivolgersi a sindacato o ITL se la motivazione è pretestuosa.

Rifiuto del datore: tutele

Se il datore rifiuta una richiesta di smart working a un genitore con figli minori:

  • Richiedere motivazione scritta: per verificare se è giustificato o discriminatorio;
  • Confrontare con altri colleghi: se altri lavoratori senza figli minori sono in smart working ma a te è stato negato, c'è discriminazione;
  • Rivolgersi al sindacato per intervento di intermediazione;
  • Denuncia all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per violazione dell'art. 18 c. 3-bis;
  • Azione giudiziaria per discriminazione (art. 28 D.Lgs. 198/2006 - Codice Pari Opportunità) o per ripristino del diritto alla priorità;
  • Risarcimento del danno: in caso di accertata discriminazione, il giudice può condannare al risarcimento e all'autorizzazione dello smart working.
⚠️ Comportamenti del datore che configurano discriminazione
  • Concedere smart working solo a chi non ha figli;
  • Negare con motivazioni generiche ("non si è mai fatto", "la mansione richiede presenza") senza prova oggettiva;
  • Demansionare il genitore che chiede smart working;
  • Trasferire il genitore in altra sede dopo richiesta di smart working;
  • Non rispondere alla richiesta in tempi ragionevoli.

Conclusioni

La priorità di legge per genitori con figli minori è uno strumento concreto di conciliazione vita-lavoro, ma non è un diritto assoluto: serve una richiesta ben formalizzata, motivata e accompagnata da documentazione (certificato nascita figli). Il datore può rifiutare solo con motivazioni oggettive, e il rifiuto immotivato è contestabile come discriminazione genitoriale. L'accordo individuale scritto è la chiave: deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 19 L. 81/2017, in particolare le fasce di disconnessione che proteggono il tempo familiare. Per chi ha bambini sotto i 12 anni, lo smart working è oggi un diritto da rivendicare con chiarezza, supportato da norme robuste.

❓ Domande Frequenti

Sì, hai diritto di priorità di legge se hai un figlio sotto i 12 anni (14 se disabile grave). Significa che, a parità di richieste, devi essere preferito ad altri colleghi senza figli minori. Non è un diritto assoluto: il datore può rifiutare ma deve motivare con esigenze oggettive (es. mansione non eseguibile da remoto, indisponibilità di postazione). Senza motivazione valida, il rifiuto è discriminatorio e contestabile.

Sì, ma solo per motivazioni oggettive: mansione non telelavorabile (es. lavoro manuale, attività che richiede presenza fisica), assenza di strumentazione adeguata, esigenze organizzative documentate. Non sono motivazioni valide: "non si è mai fatto", "preferiamo la presenza", "controllo del lavoratore". In caso di rifiuto immotivato puoi rivolgerti al sindacato o all'Ispettorato del Lavoro per discriminazione di genere/genitoriale.

, il diritto è simmetrico. La priorità riguarda entrambi i genitori dipendenti, indipendentemente dal genere. Una sentenza Cassazione 2023 ha ribadito che limitare la priorità alle sole madri configura discriminazione di genere a danno dei padri lavoratori.

Per legge (art. 19 L. 81/2017): durata dell'accordo (a tempo determinato o indeterminato), modalità di esecuzione (giorni in presenza vs da remoto), strumentazione fornita dal datore, fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione, poteri di controllo del datore (compatibili con la dignità), condotte sanzionabili e procedura disciplinare. Va sottoscritto da entrambe le parti per iscritto.

Dipende dall'accordo individuale: la legge non fissa minimi né massimi. Nella prassi, si va da 1-2 giorni/settimana a modalità "full smart working" (5 giorni/5). I CCNL e gli accordi aziendali spesso prevedono limiti (tipicamente 50% in remoto). Per i genitori con figli sotto i 12 anni, gli accordi più recenti tendono a concedere maggiore flessibilità (3-4 giorni/settimana).

NO. La retribuzione resta integrale. L'art. 20 L. 81/2017 garantisce parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in smart working e in presenza. Maturano normalmente: ferie, ROL, 13ª, 14ª, TFR, contributi pensionistici, scatti di anzianità. Restano fruibili: malattia, infortunio, congedo parentale, riposi giornalieri allattamento, permessi 104.

Solo entro i limiti dell'art. 4 St. Lav.: il controllo deve essere preventivamente comunicato, riguardare strumenti di lavoro (PC, software aziendale) e non la persona. Sono vietati: software di "screen monitoring" continuo, webcam attive senza consenso, controllo di chat private. La prassi consolidata: il datore può verificare connessione/attività sul gestionale, ma non monitorare costantemente schermo o tastiera.

È il diritto del lavoratore in smart working a NON essere reperibile al di fuori delle fasce orarie concordate nell'accordo individuale. Email, chat aziendali, telefonate dopo l'orario lavorativo non richiedono risposta immediata e non possono essere oggetto di sanzione. La L. 81/2017 art. 19 c. 1 impone che l'accordo individui le fasce di disconnessione. È un diritto importante per i genitori, che spesso hanno la sera dedicata alla famiglia.

Sì, a condizione di rispettare il preavviso: 30 giorni in caso di accordo a tempo indeterminato; 90 giorni se sei lavoratore disabile o caregiver di disabile (art. 19 c. 1 ultimo periodo L. 81/2017). Per accordi a termine: si rispetta la scadenza. Il datore può recedere alle stesse condizioni, salvo "giustificato motivo" (es. ristrutturazione, modifica organizzativa) per recesso anticipato.

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⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità puramente informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Per situazioni specifiche si consiglia di rivolgersi a un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Nonostante il massimo impegno nell'aggiornamento dei contenuti, le normative possono variare: verifica sempre le fonti ufficiali (INPS, Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale).